REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/90 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1990 relativo al rafforzamento del controllo delle spese, in Portogallo, a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/884, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perdute a causa di irregolarità o negligenze;
considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1991, la sezione garanzia del FEAOG finanzierà i prodotti soggetti ad una transizione per tappe in Portogallo, aumentando considerevolmente l'onere amministrativo dei servizi incaricati dei controlli e abilitati al pagamento delle spese in tale Stato membro;
considerando che il governo portoghese ha designato, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) quale organismo incaricato di effettuare i pagamenti per la maggior parte delle spese di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento e di garantire il coordinamento e il trattamento dei dati relativi a tutte le spese, anche a quelle materialmente pagate da altri servizi all'uopo designati;
considerando che l'INGA non dispone dell'infrastruttura informatica necessaria per provvedere in maniera ottimale alla raccolta, al trattamento, al controllo e alla trasmissione alla Commissione di tutti i dati relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia; che tale lacuna può causare ostacoli alla corretta gestione, ai controlli e alla lotta contro le frodi e le irregolarità;
considerando che l'INGA ha elaborato un progetto per ovviare a tale lacuna e, data l'entità delle spese, ha chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità per la sua realizzazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. È concessa al Portogallo una partecipazione finanziaria comunitaria per permettere a tale Stato membro di creare un sistema informatico presso l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola e provvedere ai necessari collegamenti con gli altri servizi pagatori e di controllo.
2. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 deve permettere di garantire la raccolta, il trattamento, il controllo e la trasmissione alla Commissione dei dati relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, in Portogallo. La sua finalità è la corretta gestione, la realizzazione di controlli efficaci e la lotta contro le irregolarità e le frodi che possono essere commesse a danno del FEAOG.
3. La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 70 % delle spese effettivamente sostenute per creare e rendere operativo il sistema informatico di cui al paragrafo 1 ed è circoscritta ad un importo complessivo di 4 milioni di ecu.
Art. 2
1. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere concessa sotto forma di versamenti parziali anticipati.
2. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, la conversione dell'importo di 4 milioni di ecu in escudos portoghesi si effettua applicando il tasso di cambio in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui è versato il saldo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 3
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. RUFFOLO (2) Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).