REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che la Comunità economica europea ha adottato una serie di regole relative ai trasporti marittimi;
considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
considerando che si rende necessario prevedere determinati adeguamenti del regolamento (CEE) n. 4055/864, per tener conto della situazione particolare derivante dall'unificazione tedesca relativamente agli accordi bilaterali conclusi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e paesi terzi;
considerando che gli accordi conclusi dell'ex Repubblica democratica tedesca riguardano unicamente i carichi in provenienza da tale Stato e che di conseguenza gli eventuali diritti di paesi terzi conseguenti ad accordi relativi alla ripartizione dei carichi riguardano unicamente carichi aventi origine nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;
considerando che il termine previsto per l'adattamento da parte degli Stati membri degli accordi relativi ai traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze marittime delle Nazioni Unite deve essere prorogato per quanto riguarda gli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica democratica tedesca con paesi terzi, per permettere alla Repubblica federale di Germania di condurre i negoziati necessari per adattare detti accordi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4055/86 è aggiunto il comma seguente:
«Gli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca devono essere adattati senza indugio e comunque entro il 1o gennaio 1995.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).