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REGOLAMENTO (CEE) N. 3654/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 che stabilisce le norme generali dei regimi degli importi compensativi «adesione» nei settori dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo(1) ha stabilito per il Portogallo un prezzo del frumento tenero e del riso diverso dal prezzo comune; che, a norma dell'articolo 240 dell'atto di adesione, tali differenze di prezzo sono compensate da un regime di importi compensativi «adesione»;

considerando che gli importi compensativi «adesione» sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi provocate dalle differenze di prezzo; che pertanto la loro applicazione non è necessaria, qualora non si abbia motivo di temere siffatte perturbazioni;

considerando che, nel settore dei cereali e del riso, i prezzi da prendere in considerazione sono i prezzi d'intervento; che tuttavia, a seguito della modifica del regime d'intervento prevista dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 0000/903, nonché dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/895, l'acquisto all'intervento si effettua ad un livello inferiore al prezzo d'intervento; che tale livello, che costituisce pertanto la garanzia effettiva concessa al produttore, deve fungere da base per il calcolo degli importi compensativi «adesione»;

considerando che, per i prodotti trasformati a base di cereali, gli importi compensativi «adesione» devono essere calcolati conformemente all'articolo 322, paragrafo 2 dell'atto nella versione rettificata6; che i coefficienti previsti devono essere fissati secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che possono verificarsi taluni sviamenti del traffico e talune distorsioni della concorrenza in particolare nel periodo finale del ravvicinamento dei prezzi ed al momento dell'applicazione dei prezzi comuni nell'insieme della Comunità; che è pertanto giustificato applicare misure destinate ad evitare simili sviamenti e distorsioni per il deriodo necessario per raggiungere lo scopo perseguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento, s'intende per: importo compensativo «adesione», l'importo compensativo applicabile negli scambi tra:

il Portogallo e gli altri Stati membri;

il Portogallo ed i paesi terzi.

Art. 2

1 Per ciascuna campagna di commercializzazione, l'importo compensativo «adesione» è:

per il frumento tenero, pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento applicabile in Portogallo ed il pezzo d'acquisto all'intervento applicabile negli altri Stati membri,

per il risone, pari alla differenza fra il prezzo d'intervento applicabile in Portogallo e il prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri; questa differenza può essere corretta per assicurare che i prodotti presi in considerazione siano paragonabili,

per il riso semigreggio, quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione7,

per il riso lavorato, quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,

per il riso semilavorato, quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,

per le rotture di riso, pari alla differenza fra il prezzo delle rotture di riso constatato sul mercato portoghese e il prezzo d'entrata fissato nella Comunità per questo prodotto.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili ai rispettivi cereali mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del cereale di base corrispondente.

3. Per i prodotti di cui all'articlo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili alle rotture di riso mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo delle rotture.

Art. 3

Negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, gli importi compensativi «adesione» sono riscossi o concessi dal Portogallo.

Art. 4

1. L'importo compensativo «adesione» applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.

2. Tuttavia, qualora ciò si renda necessario, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 5, l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo «adesione».

Art. 5

1.

Con la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono determinati:

a)le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi «adesione», al fine di prevenire in particolare eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza;

b)i coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare la fissazione degli importi compensativi «adesione».

2. Le misure idonee a prevenire eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, per tutto il periodo ritenuto necessario, dopo l'abolizione degli importi compensativi «adesione».

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.