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REGOLAMENTO (CEE) N. 3657/90 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1990 relativo all'applicazione del prezzo comune in Portogallo per quanto riguarda i suini macellati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo(2) ha previsto all'articolo 2, paragrafo 1, l'applicazione del prezzo comune in Portogallo per tutti i cereali da foraggio a decorrere dall'inizio della seconda tappa dell'adesione;

considerando che a decorrere da tale data occorre quindi applicare in Portogallo il prezzo comune anche per quanto riguarda i suini macellati il cui prezzo dipende in larga misura da quello dei succitati cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prezzo di base dei suini macellati applicabile in Portogallo è il prezzo comune.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)Parere reso il 23. 11. 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee). (2)Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.