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REGOLAMENTO (CEE) N. 3704/90 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1990 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre la data di scadenza della prima tappa dell'accordo di associazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta1, incluso il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta2, prorogati dal protocollo addizionale all'accordo di associazione3 e dal protocollo supplementare all'accordo d'associazione4, scadono il 31 dicembre 1990;

considerando che è in preparazione un protocollo che proroga la prima tappa dell'accordo d'associazione;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo, è opportuno prorogare il regime che la Comunità applica agli scambi con Malta nel quadro dell'associazione di questo paese, allo scopo di non interrompere bruscamente talune correnti di scambi tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regime di scambi commerciali istituito dall'accordo relativo all'associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, incluso il protocollo addizionale all'accordo di associazione e il protocollo supplementare all'accordo d'associazione, resta applicabile nella Comunità oltre il 31 dicembre 1990.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore del protocollo che proroga la prima tappa dell'accordo d'associazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS