REGOLAMENTO (CEE) N. 3809/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che stabilisce le modalità relative alle scorte di granturco esistenti in Portogallo al 1° gennaio 1991
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990 recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo1, in particolare l'articolo 10,
considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il prezzo di mercato del granturco in Portogallo sarà allineato sul prezzo di mercato di questo cereale nella Comunità; che quest'ultimo prezzo può essere sensibilmente inferiore a quello applicabile in Portogallo nel quadro dell'organizzazione nazionale di mercato durante la prima tappa di adesione; che in tale ipotesi, e per agevolare un armonioso passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, è necessario compensare la perdita di prezzo per i quantitativi di granturco ancora in giacenza alla data del 1° gennaio 1991 e provenienti dal raccolto nazionale;
considerando che il livello di tale compensazione deve rispecchiare la differenza fra il prezzo di mercato nelle regioni più rappresentative del Portogallo in relazione alla messa in commercio del granturco e il prezzo d'orientamento portoghese;
considerando che il corretto funzionamento del regime richiede un controllo amministrativo da parte del Portogallo a garanzia che l'aiuto sia erogato nel rispetto delle condizioni prescritte; che la domanda di aiuto deve comportare un minimo di indicazioni ai fini dei controlli che il Portogallo è tenuto ad effettuare;
considerando che, a fini di efficacia, è necessario prevedere un controllo, in loco, dell'esattezza delle domande presentate; che detto controllo deve vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto;
considerando che è necessario prevedere le disposizioni che consentano il recupero dell'aiuto in caso di pagamento indebito, nonché sanzioni appropriate nell'ipotesi di false dichiarazioni;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le imprese commerciali e dell'industria di trasformazione con sede in Portogallo possono essere destinatarie di un aiuto per le scorte di granturco raccolto in detto Stato membro e ad esse appartenente alla data del 1° gennaio 1991.
Art. 2
Per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, le scorte in giacenza al 1° gennaio 1991 devono ammontare a 20 t almeno.
Art. 3
1. Per beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, il richiedente deve aver presentato, entro il 7 gennaio 1991, una domanda all'INGA mediante lettera raccomandata o qualsiasi altra forma di telecomunicazione scritta.
2.
La domanda deve contenere almeno i seguenti dati:
— nome e indirizzo del richiedente;
-quantitativo;
-luogo di magazzinaggio;
-dichiarazione comprovante che il granturco è stato raccolto in Portogallo;
-impegno, da parte del richiedente, di sottoporsi a tutti i controlli atti a verificare l'esattezza della domanda.
Art. 4
1. Le autorità portoghesi istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto. Esse eseguono controlli in loco per verificare l'esattezza delle domande presentate. Il controllo in loco verte su tutte le domande presentate.
2. Di ogni controllo in loco viene redatto un processo verbale.
Art. 5
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio1, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera intervenuto il 1° gennaio 1991.
Art. 6
1. Se il controllo accerta che nella domanda di aiuto un'eccedenza fino al 10 % o 10 t al massimo fra il quantitativo oggetto della domanda e il quantitativo effettivo, l'aiuto è calcolato in base al quantitativo effettivo, previa deduzione dell'eccedenza accertata.
2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta.
3. In caso di pagamento indebito dell'aiuto, gli importi erogati vengono recuperati, maggiorati di un interesse del 15 % calcolato in funzione del periodo di tempo trascorso tra il pagamento dell'aiuto e il rimborso dello stesso da parte del beneficiario. Gli importi recuperati sono versati all'ente responsabile del pagamento e vengono dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.
Art. 7
L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio1.
L'importo dell'aiuto è pari alla differenza tra il prezzo d'orientamento del granturco applicabile in Portogallo il 31 dicembre 1990 e il prezzo di mercato rilevato nelle regioni portoghesi più rappresentative per la messa in commercio di questo cereale, purché non si superi la differenza fra il suddetto prezzo di orientamento e il prezzo d'acquisto all'intervento.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione