REGOLAMENTO (CEE) N. 104/91 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1991 relativo all'importazione di olive nella Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3499/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 8,
considerando che il volume delle importazioni nella Comunità di olive destinate alla produzione di olio provenienti da paesi terzi non fa che aumentare; che il conferimento di tali olive ai frantoi potrebbe comportare l'accesso dell'olio con esse prodotto al beneficio degli aiuti alla produzione e al consumo in vigore nel settore dell'olio d'oliva;
considerando che, a norma della disciplina comunitaria, gli aiuti suddetti sono riservati a olio d'oliva ottenuto da olive prodotte nella Comunità; che occorre pertanto adottare misure intese ad impedire che l'olio prodotto con olive immesse in libera pratica nella Comunità possa beneficiare dei suddetti aiuti;
considerando che la costituzione di una cauzione si rivela essere la misura più indicata per il conseguimento di tale obiettivo, in quanto è quella che comporta meno ostacoli agli scambi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'immissione in libera pratica nella Comunità di olive di cui ai codici NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0711 20 10 e 0711 20 90, escluse le olive condizionate in imballaggi immediati di peso netto non superiore a 5 kg, è subordinata alla costituzione di una cauzione. Tale cauzione, calcolata in base ad un tenore in olio delle olive importate di 22 kg su 100 kg, è pari alla somma dell'aiuto alla produzione a favore degli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio per campagna e dell'aiuto al consumo in vigore nella Comunità dei Dieci il giorno dell'immissione in libera pratica.
La cauzione è costituita in una delle forme previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3); l'esigenza principale ai sensi del suddetto regolamento è costituita dalla presentazione della prova di cui al terzo comma.
La cauzione è svincolata su presentazione dell'originale del certificato conforme al modello contenuto in allegato, entro i sei mesi successivi alla data di deposito della cauzione. La cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale il certificato attesta che:
— è stato posto in condizione di non poter più essere destinato alla produzione d'olio;
— l'olio d'oliva ottenuto viene posto in condizione di non poter beneficiare degli aiuti alla produzione e al consumo di olio d'oliva.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. Fatto a, il (Firma) (Timbro) (1) Cancellare le diciture inutili.