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REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/912, e in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare delle disposizioni relative alla classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco;

considerando che la sottovoce 2306 90 91 comprende soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, all'esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco, che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo;

considerando che è necessario precisare la portata della sottovoce 2306 90 91 mediante l'introduzione d'una nota complementare al capitolo 23;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. La nota complementare n. 1 è aggiunta al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

1. Sono classificati nella sottovoce 2306 90 91 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

2. Le note complementari attuali 1 e 2 divengono rispettivamente note 2 e 3.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione