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REGOLAMENTO (CEE) N. 347/91 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1991 che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/88 che stabilisce il prezzo fissato in anticipo per le uve secche di Corinto del raccolto 1986, non trasformate, destinate alla fabbricazione di taluni condimenti

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/902, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/904, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/906, tali prodotti, destinati ad usi specifici da determinarsi, sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 682/86 della Commissione, del 4 marzo 1986, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti7, modificato dal regolamento (CEE) n. 1470/888, alcuni quantitativi di uve secche possono essere venduti agli operatori interessati ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1461/88 della Commissione9 ha stabilito anticipatamente il prezzo per un quantitativo massimo di 500 t di uve secche di Corinto del raccolto 1986, non trasformate, destinate alla fabbricazione di taluni condimenti; che i quantitativi rimanenti non possono essere venduti per la citata utilizzazione; che occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 1461/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione