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REGOLAMENTO (CEE) N. 441/91 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1704 10 19, 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/912, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole anche parzialmente si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, o aggiungendovi eventualmente talune suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il presente regolamento riguarda anche i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1287/83 della Commissione3; che è dunque opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione