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REGOLAMENTO (CEE) N. 443/91 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1991 relativo ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati per taluni prodotti contemplati dall'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/902, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/904, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/907, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando che fino al termine della prima tappa del periodo transitorio, ossia fino al 31 dicembre 1990, tutti gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione, disciplinati dai regolamenti succitati, tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo o tra la Spagna e il Portogallo erano subordinati alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione; che questi titoli non sono più richiesti dopo l'inizio della seconda tappa;

considerando che, secondo i citati regolamenti, gli impegni connessi ai titoli rilasciati per i rispettivi prodotti, e il cui periodo di validità non oltrepassa la data del 31 dicembre 1990, devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione costituita; che tali impegni sono ormai nulli in quanto privi d'oggetto e che occorre quindi disporre lo svincolo delle cauzioni che sono state costituite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Su domanda degli interessati sono svincolate le cauzioni costituite con riferimento ai titoli di importazione, di esportazione o di prefissazione:

— rilasciati per i prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, da un lato e tra la Spagna e il Portogallo, dall'altro;

— di cui sia comprovata la destinazione al Portogallo o la provenienza da questo paese;

— il cui periodo di validità non sia ancora scaduto alla data del 1o gennaio 1991 e

— non utilizzati, in tutto o in parte, a tale data.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione