REGOLAMENTO (CEE) N. 597/91 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1991 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che si rende opportuna la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria, per migliorare le condizioni di approvvigionamento e sanitarie della popolazione di tali paesi, pur senza compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione in esame è preferibile dare la priorità allo smaltimento di tali prodotti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti agricoli sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura dei prodotti stessi sotto forma di prodotti trasformati;
considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;
considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli e medicinali forniti alla Romania e alla Bulgaria nel quadro della presente azione; che, ferme restando le competenze della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli in loco delle operazioni di fornitura, eventualmente con l'aiuto di organismi di controllo esterni;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria, in appresso denominata «azione». Le spese per l'azione sono limitate a 100 milioni di ecu di bilancio, di cui 20 milioni per l'aiuto in forma di prodotti medicinali.
Art. 2
Per l'attuazione dell'azione per quanto riguarda i prodotti agricoli:
1. la Comunità provvede alla cessione gratuita alla Romania e alla Bulgaria di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento; in caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;
2. la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario dal paese beneficiario dell'azione. La fornitura può comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);
3. in via eccezionale, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura in base a trattativa privata;
4. i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
Art. 3
Il valore dei prodotti ceduti alla Romania e alla Bulgaria da contabilizzare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/704, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/885.
Art. 4
La Commissione provvede, per quanto occorre, al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché all'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Art. 5
1. L'esecuzione dell'azione è affidata alla Commissione.
2. Fatta eccezione degli aiuti medici d'urgenza, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/756, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/907, ovvero agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazioni comuni di mercato.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS