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REGOLAMENTO (CEE) N. 639/91 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1991 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Tailandia, del Pakistan e della Cina e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3891/90 e (CEE) n. 3892/90

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3211/902, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1990, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti della categoria 28 (numero d'ordine 40.0280) originari della Tailandia e del Pakistan e per quelli della categoria 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Cina, i massimali individuali erano fissati rispettivamente a 104 000 pezzi e a quattro tonnellate; che alla data del 1° gennaio 1991, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1990 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti della Tailandia e del Pakistan per quanto riguarda la categoria 28 e della Cina per quanto riguarda la categoria 97;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3891/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 28 (numero d'ordine 40.0280), originari della Tailandia e del Pakistan, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio3 e il regolamento (CEE) n. 3892/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 97 (numero d'ordine 40.0970), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio4, a motivo della loro ritardata pubblicazione, sono senza oggetto; che di conseguenza è opportuno abrogarli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1991 le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3897/89 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

Numero d'ordine Categoria (unità) Codice NC Designazione delle merci Origine 40.0280 28 (1 000 pezzi) 6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91 Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Tailandia

Pakistan 40.0970 97 (tonnellate) 5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00 Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde Cina

Articolo 2 I regolamenti (CEE) n. 3891/90 e (CEE) n. 3892/90 sono abrogati.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione