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REGOLAMENTO (CEE) N. 863/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1991 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione in Unione Sovietica e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/902, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/914, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3644/906, dispone all'articolo 6 che quando il burro è messo in vendita ai fini dell'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari di tali vendite;

considerando che il 12 dicembre 1990 il comitato per il protocollo riguardante i grassi del latte, che opera nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha deciso di derogare alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo relativo alle materie grasse del latte, per consentire la vendita di burro all'Unione Sovietica a prezzi inferiori al prezzo minimo GATT;

considerando che, dati i quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico ed il probabile futuro aumento di queste scorte è opportuno ricorrere, nella misura del possibile, a tali quantitativi per l'esecuzione delle suddette vendite; che occorre pertanto mettere a disposizione degli operatori un determinato quantitativo di burro proveniente dall'ammasso pubblico e procedere ad una gara per stabilire innanzitutto il prezzo minimo di vendita;

considerando che per garantire il rispetto della destinazione del burro occorre istituire un regime di controllo dal momento dell'uscita del burro dall'ammasso sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che è opportuno precisare che si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 843/918, e al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/8910; che occorre inoltre prevedere condizioni supplementari, tenendo conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Si procede, alle condizioni di cui al presente regolamento, alla vendita di un quantitativo massimo di 124 000 t di burro di un tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %, acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68. La ripartizione tra gli Stati membri dei quantitativi di burro messi in vendita figura in allegato.

Art. 2

1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, secondo una procedura di gara.

2. L'allegato funge da bando di gara. Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai quantitativi ed ai luoghi dove è immagazzinato il burro rivolgendosi agli indirizzi indicati nello stesso allegato. Gli organismi d'intervento possono inoltre affiggere i bandi di gara e procedere ad altre pubblicazioni.

3. Gli interessati presentano, entro il 16 aprile 1991, le offerte di acquisto presso uno degli organismi d'intervento indicati in allegato. Una volta scaduto tale termine ed anteriormente al 20 aprile 1991, gli interessati inviano per telex o per telefax una copia della propria offerta alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI-D-1, rue de la Loi 120, B-1049 Bruxelles (telex: 22037 B AGREC; telefax 235 33 10). Entro la stessa data gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione le offerte pervenute.

4. L'offerta deve indicare il nome e l'indirizzo del concorrente ed è valida soltanto se:

  1. a) riguarda un quantitativo minimo complessivo di 6 200 t di burro, il 50 % del quale detenuto dall'organismo d'intervento irlandese;

  2. b) indica, in ecu, un prezzo unico a tonnellata per il quantitativo complessivo del burro indicato nell'offerta;

  3. c) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto, nonché di esportare il burro attribuitogli, nello stato in cui si trova, entro il termine e verso la destinazione indicati nel presente regolamento;

  4. d) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito una cauzione di gara di 10 ecu per tonnellata, intesa a garantire l'esecuzione delle obbligazioni principali relative al mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al ritiro dei quantitativi venduti ed al pagamento di eventuali spese di magazzinaggio.

5. Onde soddisfare alle condizioni di cui al paragrafo 4 l'interessato può presentare offerte parziali presso più organismi d'intervento tra quelli elencati in allegato; in tal caso, le offerte indicano lo stesso prezzo espresso in ecu.

6. Il burro deve essere importato in Unione Sovietica.

Art. 3

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è ammassato il burro messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a proprie spese, prima della presentazione delle offerte, campioni del burro messo in vendita.

Art. 4

1.

In base alle offerte pervenute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede a fissare un prezzo minimo di vendita. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Qualora, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi o comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo, si superi il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

Si può decidere di non dar seguito alla gara. In tale ipotesi, come pure nel caso in cui l'insieme delle offerte ricevute non consenta di raggiungere il quantitativo complessivo di cui all'articolo 1, si può stabilire di procedere ad una nuova gara.

2. Contestualmente al prezzo minimo di vendita ed in base alla stessa procedura è stabilito l'importo delle cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, nonché il coefficiente relativo agli importi compensativi monetari da applicare eventualmente al burro venduto.

3. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

Art. 5

1.

Prima del ritiro del burro ed entro il termine di cui al paragrafo 2 l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascun quantitativo ritirato:

— una cauzione destinata a garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'importazione del burro nel paese di destinazione; in deroga all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/85 del Consiglio11 l'importazione deve avvenire non oltre il 30 settembre 1991; tuttavia, se l'interessato non può completare per tale data la fornitura in quanto l'Unione Sovietica non è in grado di assicurarne la presa in consegna, la fornitura prevista potrà essere completata non oltre il 31 dicembre 1991;

— una cauzione destinata a garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale relativa al versamento del prezzo di vendita, qualora questo venga versato dopo il ritiro.

Salvo il caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, primo trattino, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 non sono state fornite entro il termine di dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

2. L'acquirente procede al ritiro del burro che gli è stato venduto entro il 31 agosto 1991 e le spese di magazzinaggio per i quantitativi ritirati dopo tale data sono a suo carico. Il ritiro può essere frazionato in partite non inferiori a 20 t.

3. L'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro il 31 agosto 1991, il prezzo di vendita proposto nella sua offerta d'acquisto.

4. Se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato, la cauzione di cui al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino è incamerata per i quantitativi in oggetto.

Art. 6

1.

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 cm di altezza, nella lingua o nelle lingue del paese esportatore:

«Regolamento (CEE) n. 863/91: Burro destinato all'Unione Sovietica».

2. L'organismo d'intervento rilascia all'aggiudicatario un buono di prelievo in cui sono riportati i seguenti dati:

— il quantitativo di burro per il quale la cauzione o le cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono state costituite;

— il deposito frigorifero ove il quantitativo è immagazzinato.

Art. 7

Il tasso di conversione applicabile ai fini del presente regolamento è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 8

Alla parte I, «Prodotti destinati ad essere esportati tal quali», dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 è aggiunto il seguente punto 84, con la relativa nota in calce:

«84 Regolamento (CEE) n. 863/91 della Commissione, dell'8 aprile 1991, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione in Unione Sovietica84.

Articolo 9 Per il burro venduto in forza del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione, né si applicano gli importi compensativi «adesione». Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto in forza del presente regolamento sono moltiplicati per il coefficiente stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 10 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ciascuna settimana, i quantitativi di burro che nel corso della settimana precedente:

— sono usciti dall'ammasso,

— sono stati esportati,

— sono stati importati in Unione Sovietica.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione