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REGOLAMENTO (CEE) N. 903/91 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1991 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile, dell'Ungheria, dell'India, del Messico e della Cina

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3211/902, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascun prodotto o gruppo di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1990, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti o gruppi di prodotti di cui ai codici NC e alle origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa;

Numero d'ordine Codice NC Origine Massimali (ecu) 10.0391 3001 90 91 Brasile 4 200 000 10.0455 3901 20 00 Ungheria 12 500 000 10.0458 3904 10 00 Brasile 5 000 000 3904 21 00 Ungheria 3904 22 00 10.0530 4105 20 00 India 2 520 000 10.0770 7013 Messico 3 150 000 10.1320 9405 30 00 Cina 4 000 000 9505

considerando che alla data del 1o gennaio 1991 il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1990 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Brasile per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3001 90 91 (numero d'ordine 10.0391), e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'Ungheria per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3901 20 00 (numero d'ordine 10.0455) e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'India per quanto riguarda i prodotti del codice NC 4105 20 00 (numero d'ordine 10.0530), del Messico per quanto riguarda i prodotti del codice NC 7013 (numero d'ordine 10.0770), e della Cina per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 9405 30 00 e 9505 (numero d'ordine 10.1320),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 15 aprile 1991 le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3896/89, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci Origine 10.0391 3001 90 91 Eparina e suoi sali Brasile 10.0455 3901 20 00 Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 Ungheria 10.0458 3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze

non plastificato

plastificato Brasile

Ungheria 10.0530 4105 20 00 Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109

pergamenate o preparate dopo la concia India 10.0770 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Messico 10.1320 9405 30 00

9505 Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese Cina

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione