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REGOLAMENTO (CEE) N. 1273/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 che fissa le aliquote degli aiuti e la durata massima dell'ammasso privato di latte scremato in polvere

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/902, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/904, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti d'intervento di latte scremato in polvere fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare istituito dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 1362/87 della Commissione5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3493/886, reca le relative modalità di applicazione;

considerando che è soddisfatta la condizione posta dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87 per la sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 1159/91 della Commissione7 prevede la sospensione dei suddetti acquisti;

considerando che, a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68, l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1362/87 ha disposto che al momento della decisione di sospensione degli acquisti di intervento occorre fissare le aliquote degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere nonché la durata massima dello stesso; che per il calcolo dell'ammontare di tali aiuti occorre tener conto del fatto che in Spagna e in Portogallo i prezzi d'intervento differiscono dai prezzi comuni;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Gli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1362/87 sono fissati come segue:

— Comunità dei Dieci: 0,35 ECU/t/giorno;

— Spagna: 0,44 ECU/t/giorno;

— Portogallo: 0,44 ECU/t/giorno.

2. La durata massima dell'ammasso contrattuale nel quadro dello stesso regolamento è fissata a centocinquanta giorni.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 6 maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione