REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 921/91 relativo all'indizione di una vendita intermittente di semi di colza detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/902, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/894, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 921/91 della Commissione5 ha indetto una vendita intermittente di 13 948 tonnellate di semi di colza; che data la deteriorabilità dei semi dal punto di vista qualitativo è opportuno agevolare tale vendita; che a tal fine appare necessario prorogare il periodo di vendita e temperarne le condizioni; che è pertanto necessario prevedere, in deroga al regolamento (CEE) n. 3418/82, una riduzione del prezzo minimo di vendita in modo da agevolare lo smaltimento di tali scorte;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 921/91 è modificato come segue:
1.
All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3418/82, il prezzo minimo da rispettare è il prezzo d'acquisto all'intervento definito nello stesso paragrafo ridotto del 10 % e, per quanto riguarda la partita 13/01/88, ridotto del 20 %.»
2. All'articolo 3, paragrafo 2, la data del «6 maggio 1991» è sostituita dal «13 giugno 1991».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione