diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'evoluzione del mercato del latte ha reso necessaria una riduzione immediata del 2 % dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/843 relativo alle norme generali per l'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1635/91 (4); che detta riduzione è stata decisa con effetto a decorrere dall'ottavo periodo di dodici mesi;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1635/91, prevede l'attribuzione a breve scadenza di nuovi quantitativi di riferimento ai produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, a questo fine, l'aumento delle riserve nazionali; che, in funzione della situazione del mercato, i quantitativi di riferimento degli altri produttori negli Stati membri interessati dovranno, nell'immediato, essere colpiti da una riduzione che si aggiunge alla riduzione del 2 % dei quantitativi globali garantiti;

considerando che appare quindi necessario prevedere un'indennità di 10 ecu per 100 chilogrammi proporzionale allo sforzo di adattamento richiesto ai produttori nel corso dell'ottavo periodo di dodici mesi; che l'indennità massima è tuttavia limitata al 3 % del quantitativo di riferimento disponibile, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di contribuire al finanziamento e, pagando la stessa indennità per una riduzione superiore al 3 %;

considerando tuttavia che, per facilitare, da un lato, la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette risultante dalla riduzione dei quantitativi globali garantiti, e, dall'altro, la mobilizzazione dei quantitativi necessari per i produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione o, secondo gli Stati membri, per i produttori la cui situazione resta preoccupante, occorre stabilire un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera mediante assegnazione a ciascun produttore, a sua richiesta e sempreché soddisfi talune condizioni per beneficiare della misura in questione, di un'indennità, da pagare dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera; che gli Stati membri devono tener conto dell'esistenza di affitti rurali;

considerando che occorre peraltro permettere agli Stati membri di decidere se applicare detto prgramma o in quale regione applicarlo, per motivi attinenti alla necessità di facilitare le evoluzioni e gli adattamenti strutturali o ai requisiti di sviluppo regionale o alla possibilità, nelle condizioni di mercato della regione o delle regioni interessate, di liberare quantitativi di riferimento significativi o a necessità amministrative imperative;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, l'indennità può essere fissata a 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno, pagabili durante cinque anni se il regime del prelievo supplementare è prorogato di detto periodo; che l'obiettivo di riduzione fissato dallo Stato membro può essere realizzato con un'indennità minima; che peraltro può essere necessario per realizzare questo obiettivo aumentare il livello dell'indennità; che occorre quindi autorizzare gli Stati membri a fornire un finanziamento complementare il cui importo può essere adattato per tener conto delle peculiarità regionali;

considerando che, per assicurare in taluni Stati membri una maggiore efficacia del programma di abbandono della produzione lattiera e per assicurare la migliore redditività dei fondi comunitari, occorre autorizzare un prefinanziamento nazionale degli aiuti per l'abbandono;

considerando che l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera è, in linea di massima, concessa per la totalità del quantitativo di riferimento; che occorre però, in taluni casi, limitare questo diritto, fermo restando che ne sono esclusi i produttori che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che i quantitativi di riferimento così liberati alimentano le riserve nazionali per essere attribuiti di nuovo ai produttori il cui quantitativo di riferimento per l'ottavo periodo di dodici mesi è stato ridotto e ai produttori previsti all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, nonché, se del caso, previo accordo della Commissione, a produttori prioritari indicati dallo Stato membro per risolvere problemi specifici persistenti;

considerando che il finanziamento comunitario dell'indennità all'abbandono della produzione lattiera fissato in allegato è limitato al 3 % dei quantitativi globali garantiti, consegne e vendite dirette; che se appare che gli importi in allegato non possono essere totalmente utilizzati per indennizzare l'abbandono della produzione lattiera, occorre prevedere, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, l'attribuzione ai produttori degli importi disponibili annualmente, nella misura in cui il loro quantitativo di riferimento disponibile sia rimasto ridotto;

considerando che l'indennità comunitaria ha lo scopo in particolare di ristabilire l'equilibrio sul mercato e può dunque essere considerata come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/886,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per l'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è concessa un'indennitià ai produttori il cui quantitativo di riferimento è ridotto in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e/o dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.

Questa indennità è fissata a 10 ecu per 100 chilogrammi ed è pagata per la parte il cui quantitativo di riferimento individuale per l'ottavo periodo è stato effettivamente ridotto, ma non può superare un massimo corrispondente al 3 % del quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri possono contribuire al finanziamento pagando un'indennità per la parte superiore al 3 % del quantitativo di riferimento.

L'indennità è versata nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno civile 1992. Tuttavia una decisione della Commissione può fissare una data più vicina. Inoltre gli Stati membri possono versare l'indennità a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, se ne assicurano il prefinanziamento.

Art. 2

1.

A richiesta dell'interessato e alle condizione definite nel presente regolamento, gli Stati membri accordano al produttore, quale definito all'articolo 12, lettera c) primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, o ad ogni produttore associato, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c) secondo comma dello stesso regolamento, che si impegna ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera, anteriormente ad una data da determinare, un'indennità versata in cinque canoni annui nel corso dell'ultimo trimestre degli anni civili 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di versare l'indennità a date anteriori e/o in una sola volta se ne assicurano il prefinanziamento. Tuttavia ogni Stato membro può, sulla base di uno o più criteri seguenti:

— necessità di facilitare le evoluzioni e gli adattamenti strutturali,

— esigenze di sviluppo regionale per evitare in particolare la desertificazione di talune zone,

— possibilità, nelle condizioni di mercato della regione o delle regioni interessate, che un tale regime liberi quantitativi di riferimento significativi,

— necessità amministrative imperative,

  1. a) Possono beneficiare dell'indennità i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE)

    — possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di sei vacche lattiere o il cui quantitativo di riferimento individuale reale disponibile è inferiore a 25 000 chilogrammi all'anno,

    — sono autorizzati a prendere le disposizioni necessarie per assicurare che le diminuzioni dei quantitativi operate nell'ambito del presente regolamento siano per quanto possibile ripartite armoniosamente tra le regioni e le zone di raccolta.

    — i quantitativi sospesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 775/877, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/908,

    — i quantitativi ricevuti in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, degli articoli 3 bis e 3 ter e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84,

    — i quantitativi ceduti nel corso dell'ottavo periodo.

decidere di non applicare il regime di cui al comma precedente in una, diverse o tutte le proprie regioni quali definite dall'articolo 1, paragrafo 2, primo comma del regolamento precitato. In questo caso si applica il paragrafo 5 del presente articolo. 2.

n. 804/68, nel quadro delle formule A o B e/o nel quadro delle vendite dirette, tranne i produttori che hanno beneficiato di quantitativi in applicazione dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84. Tuttavia gli Stati membri:

b) L'indennità viene concessa per il quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, esclusi:

c)

L'indennità è ridotta dell'insieme degli importi pagati in applicazione dell'articolo 1.

d)

Nel caso degli affitti rurali, la domanda per ottenere l'indennità è presentata dall'affittuario.

Gli Stati membri determinano le condizioni in cui l'affittuario può presentare la domanda per ottenere l'indennità e le condizioni in cui l'indennità è concessa.

3.

Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, è previsto il finanziamento comunitario dell'indennità prevista al paragrafo 1, limitato agli importi indicati nell'allegato.

Entro questo limite, gli Stati membri sono autorizzati a versare un'indennità d'importo massimo di 10 ecu per anno e per 100 chilogrammi. Gli Stati membri possono:

  1. a) versare un'indennità inferiore a 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno ed utilizzare il saldo per acquistare quantitativi supplementari;

    — l'evoluzione della produzione lattiera,

    — il livello medio delle consegne per produttore,

    — la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,

    — l'esistenza di possibilità di riconversione verso altre attività produttive.

    — la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite nell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate9, modificata da ultimo dal regolamento (CEE)

b)

contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità. Ogni Stato membro può adottare il livello del supplemento all'interno del proprio territorio per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda:

n. 797/8510.

Nel caso di produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, l'indennità è concessa per i due quantitativi di riferimento.

4.

Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, i quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente articolo sono aggiunti alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 per essere:

a)

attribuiti di nuovo ai produttori previsti all'articolo 1 del presente regolamento;

b)

attribuiti ai produttori previsti all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84;

c)

attribuiti, per l'eventuale rimanenza, ai produttori prioritari determinati secondo criteri obiettivi dallo Stato membro, con l'accordo della Commissione, in particolare ai piccoli produttori ed ai produttori situati nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

5. Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, se gli importi indicati nell'allegato non sono totalmente utilizzati nell'ambito del regime previsto al paragrafo 1, gli Stati membri interessati utilizzano gli importi disponibili per il pagamento di una indennità ai produttori previsti all'articolo 1. Questa indennità, che non può superare 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno, è pagata per la parte di cui il quantitativo di riferimento individuale resta ridotto rispetto al quantitativo di riferimento disponibile per il settimo periodo oppure, per quanto riguarda il Portogallo ed il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, rispetto al quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'indennità è versata al massimo nel corso dell'ultimo trimestre di ogni anno civile 1993, 1994, 1995 e 1996.

Art. 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 1992, tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle misure previste nel presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.