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REGOLAMENTO (CEE) N. 1657/91 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1991 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/902, in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali a favore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono cominciate nella Comunità nel 1978 e da allora sono proseguite essendosi rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari degli Stati membri; che è pertanto opportuno continuare a realizzare tali azioni invitando nuovamente le organizzazioni debitamente qualificate a proporre programmi d'azione particolareggiati, che saranno da esse eseguiti;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che si deve provvedere in particolare alla promozione dei prodotti lattiero-caseari della Comunità; che, a tal fine, occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella comunicazione 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca3; che, più particolarmente, occorre che le attività di questi operatori nel loro insieme non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino anche la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia è necessario apportare talune modifiche alle disposizioni dei regolamenti precedenti, con particolare riguardo all'esecuzione del programma d'informazione su scala comunitaria;

considerando che, per garantire il rispetto del termine per la presentazione della relazione da parte del contraente, è necessario prevedere una trattenuta sui fondi comunitari assegnati, nel caso in cui detto termine venga superato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono finanziate, in tutto o in parte, talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Possono essere azioni ai sensi del paragrafo 1:

  1. a) seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;

  2. b) la realizzazione di un programma d'informazione su scala comunitaria; per quest'ultima misura la Commissione può indire una procedura di gara;

  3. c) qualsiasi altra azione pubblicitaria e promozionale selezionata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5.

3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o all'articolo 6, paragrafo 1. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo per garantire la massima efficacia della misura di cui trattasi.

4. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e provi la propria impossibilità di rispettare il termine inizialmente stabilito a causa di circostanze straordinarie a lui non imputabili. La proroga non può superare sei mesi.

5. Possono essere ammesse al contributo comunitario le azioni di cui al paragrafo 2, lettera c), realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Art. 2

1.

Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1:

  1. a) ad eccezione dell'azione contemplata all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario in uno o più Stati membri o nella Comunità e sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata;

  2. b) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione proponente od offerente. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltatori, la proposta o l'offerta contiene una domanda di deroga debitamente motivata;

  3. c) devono:

    — utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,

    — tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità,

    — avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marchi o di ditte specifiche,

    — promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,

    — non sostituirsi ad azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte o le offerte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Le azioni di cui all'articolo 1 sono eseguite da organizzazioni che:

  1. a) posseggano le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta;

  2. b) garantiscano il buon esito dei lavori;

  3. c) con riguardo all'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), provino di aver già eseguito con successo azioni promozionali e pubblicitarie a livello internazionale.

3. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 %, ad eccezione dell'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per la quale il finanziamento è aumentato fino al 100 %.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi salvo per l'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

5. Le spese generali connesse alle azioni di cui all'articolo 1 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato e fino ad un massimo di 10 000 ecu.

Art. 3

1.

Gli interessati sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata «organismo competente», proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c).

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'interessato, quest'ultimo invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1o luglio 1991. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è nulla.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate in allegato.

3. Per quanto riguarda l'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la gara sarà indetta con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in cui sarà stabilito, tra l'altro, il termine per la presentazione delle offerte.

Art. 4

1. La proposta o l'offerta completa deve contenere:

  1. a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

  2. b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione;

  3. c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma nel suo complesso;

  4. d) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso in ecu, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;

  5. e) le modalità di pagamento prescelte per il finanziamento comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c);

  6. f) l'ultima relazione disponibile sull'attività, ove non già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta o un'offerta è valida soltanto se accompagnata da una dichiarazione scritta con la quale l'interessato si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione e tenuti a disposizione degli interessati dall'organismo competente o dalla Commissione. Detti criteri di gestione sono allegati al contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), oppure al contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di cui formano parte integrante.

Art. 5

1. Relativamente alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c):

  1. a) anteriormente al 1° agosto 1991, l'organismo competente compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata di documenti complementari e di un parere motivato indicante fra l'altro se la proposta stessa è conforme alle pertinenti disposizioni regolamentari;

  2. b) anteriormente al 1° ottobre 1991, l'organismo competente esamina su base bilaterale assieme alla Commissione e ad un gruppo di esperti composto di specialisti nel campo delle tecniche di mercato, della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi;

  3. c) previa audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio4, la Commissione compila entro il 1° novembre 1991, l'elenco delle proposte selezionate per un finanziamento e fissa il termine utlimo entro il quale gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni prescelte. I contratti sono conclusi in almeno due esemplari sottoscritti dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

2. Relativamente all'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la Commissione sceglie l'offerta selezionata per il finanziamento entro il termine fissato nel bando di gara, previa audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle offerte ad opera del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente o dalla Commissione del seguito riservato alla sua proposta o alla sua offerta.

Art. 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e il contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione recano le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o vi fa riferimento e completano, eventualmente, tali indicazioni con condizioni supplementari.

2. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e c), l'organismo competente:

  1. a) trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione;

  2. b) vigila sull'osservanza delle condizioni convenute, segnatamente mediante controlli sul posto.

Art. 7

1. Il pagamento viene effettuato secondo la scelta precisata dall'interessato nella proposta o nell'offerta:

  1. a) o un solo acconto, pari al 60 % del contributo o del finanziamento comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto, ovvero

  2. b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo o del finanziamento comunitario, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla sottoscrizione del contratto, ovvero

  3. c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo o del finanziamento comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto. Questa forma di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni la cui completa esecuzione avvenga nel termine massimo di due mesi dalla sottoscrizione del contratto.

    — dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora si accertino, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), irregolarità nell'esecuzione delle azioni interessate o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato procederà realmente alle spese previste;

    — anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese in una data che risulti di molto anteriore a quella prevista per il pagamento.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione o l'organismo competente possono:

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione, presso la Commissione o l'organismo competente, di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo sono subordinati alle seguenti condizioni:

  1. a) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione o all'organismo competente, i quali verificano le indicazioni in essa contenute;

  2. b) la Commissione o l'organismo competente constatano che l'interessato ha adempiuto le obbligazioni contrattuali;

  3. c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Art. 8

1. Entro quattro mesi dal termine finale stabilito nel contratto per l'esecuzione delle azioni, ogni interessato incaricato di un'azione di cui all'articolo 1 presenta alla Commissione e all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. Se la relazione è presentata dopo il termine di quattro mesi, viene trattenuto il 10 % del contributo o del finanziamento comunitario per ciascun mese iniziato dopo la scadenza di detto termine.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione