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REGOLAMENTO (CEE) N. 2231/91 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1991 sull'applicazione della decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele1 è stato firmato l'11 maggio 1975 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1975;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante dell'accordo precitato, il Consiglio di cooperazione ha adottato la decisione n. 3/91 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 3/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE del 12 giugno 1991 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo», in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'ecu in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo è modificato come segue: 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo «ecu 2 590» è sostituito da «ecu 2 820»; 2)all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo «ecu 180» è sostituito da «ecu 200» e l'importo «ecu 515» è sostituito da «ecu 565». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992. Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1991. Per il Consiglio di cooperazione Il Presidente A. PRIMOR