REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/91 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1991 che prevede la concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione2, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati interiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3648/89 del Consiglio, del 27 novembre 1989, che fissa, per la campagna di pesca 1990, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 16043;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che, per quanto riguarda l'albacora di peso non superiore a 10 kg, il listao ed il tonno bianco, nessuno di detti limiti è superato e che non vi è quindi necessità di determinare il tetto della quantità da indennizzare;
considerando che, per contro, nel caso dei tonni albacora di peso superiore ai 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità, durante il trimestre considerato eccedono la media di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che queste quantità eccedono i limiti di cui al paragrafo 4, secondo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre della campagna di pesca 1984-1986;
considerando che, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera4, è necessario decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990, per i prodotti considerati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:
(ECU/t)
Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 Albacora interi di peso superiore a 10 kg 138 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 111 Listao interi 86 Tonno bianco 70
Articolo 2 1. Per i tonni albacora interi, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato a 13 137 t.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente