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REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/91 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per la fornitura di alimenti per neonati e per bambini piccoli nel quadro dell'aiuto d'urgenza a favore della popolazione dell'Unione Sovietica

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica1, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 prevede un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica; che detto paese ha chiesto anche l'invio di alimenti per neonati e bambini piccoli; che appare opportuno dar seguito a tale domanda;

considerando che, tenuto conto delle esigenze specifiche della fornitura in materia di trasporti e distribuzione, occorre stabilire separatamente, mediante procedura di gara, le spese relative alla fabbricazione delle merci, per organizzare successivamente il trasporto dei prodotti verso gli enti e gli organismi beneficiari;

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alla gara, di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari responsabili della fabbricazione delle merci;

considerando che gli alimenti per neonati e bambini piccoli possono essere fabbricati a partire da materie prime agricole diverse; che le regole sul sostegno dei prezzi di tali materie prime differiscono secondo i settori interessati; che di conseguenza, per poter raffrontare le diverse offerte, occorre tener conto delle diversità di prezzo delle materie prime agricole utilizzate; che ciò può esser fatto deducendo la restituzione alla quale avrebbero diritto in caso di esportazione commerciale secondo il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/905;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti forniti non beneficiano delle restituzioni all'esportazione e non sono soggetti agli ICM;

considerando che per determinare le spese di fornitura e di costituzione della cauzione, e in modo da evitare distorsioni del mercato di origine monetaria, occorre ricorrere ai tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/907;

considerando che occorre predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna delle forniture all'organismo o all'impresa incaricata del trasporto a destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, si procede all'apertura di quattro procedure di gara per la fabbricazione di alimenti per neonati e bambini piccoli secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. La fornitura prevede:

1.

la fabbricazione di:

A. 4 600 t di farine a base di cereali per bambini piccoli di cui al punto 1.A dell'allegato I;

B. 1 000 t di miscele in polvere adattate a base di frutta o verdura per neonati e bambini piccoli, di cui al punto 1.B dell'allegato I;

C. 1 100 t di latte adattato per neonati di cui al punto 1.C dell'allegato I;

D. 3 300 t di latte di svezzamento per neonati e bambini piccoli di cui al punto 1.D dell'allegato I.

Le merci sono condizionate e etichettate secondo le prescrizioni dell'allegato I.

Il condizionamento e l'imballaggio sono effettuati nell'impianto di fabbricazione.

La fabbricazione e il condizionamento delle merci disciplinate dall'offerta devono essere completati non oltre il 13 settembre 1991.

2. La conservazione della merce a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione fino al 27 settembre 1991. Le spese di magazzino per tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario.

3. L'impegno di fabbricare la merce e metterla a disposizione dell'organismo di cui al punto 2, nella misura del possibile, prima della scadenza dei termini previsti ai precedenti punti 1 e 2 e su richiesta dell'organismo medesimo.

3. Le merci fornite di cui al paragrafo 2 non possono trovarsi in regime di perfezionamento.

Art. 2

1.

Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee, DG III-C-2 Prodotti alimentari - Aspetti industriali e commerciali, Avenue des Nerviens 9, Bureau 1/30A, B-1040 Bruxelles Telex: 21877 COMEU B, telefax: (32-2) 235 17 35

2.

Le offerte complete devono essere presentate prima del 2 luglio 1991 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura non sia aggiudicata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza 16 luglio 1991 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Art. 3

1. L'offerta riguarda uno o più lotti di 50 t (peso netto della merce).

2. L'offerta è valida, solo se contiene le indicazioni seguenti:

  1. a) un riferimento preciso alla procedura di gara e a una delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

  2. b) nome e indirizzo dell'offerente stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex e/o telefax;

  3. c) il numero dei lotti ai quali si riferisce l'offerta e il peso netto offerto;

  4. d) l'importo dell'offerta, espresso in ecu per tonnellata di merce;

  5. e) le informazioni relative alle quantità di prodotti agricoli trasformati necessari per il calcolo della restituzione alla quale la merce fornita avrebbe eventualmente diritto in caso di esportazione commerciale, secondo gli articoli 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 3035/80;

  6. f) l'indirizzo esatto del magazzino nel quale la merce è tenuta a disposizione, secondo l'articolo 1, paragrafo 2, punto 2.

  7. g) la prova che la garanzia di aggiudicazione di cui all'articolo 4 è stata versata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la garanzia.

L'offerta contiene inoltre:

3. Le offerte che contengono condizioni diverse da quelle stabilite dal seguente regolamento, non sono considerate valide.

4. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Art. 4

1. L'importo della garanzia di aggiudicazione è di 30 ecu per tonnellata di merce.

2.

La garanzia è costituita a favore della Commissione sotto forma di fideiussione di un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro.

La garanzia di aggiudicazione non può essere costituita per un periodo inferiore ad un mese.

La garanzia può essere liberata soltanto per iniziativa della Commissione. La garanzia è liberata in conformità dell'articolo 10.

Art. 5

1. Tenuto conto delle offerte pervenute:

— la fornitura è aggiudicato allo/agli offerente/i le cui offerte indicano gli importi più bassi;

— oppure, la fornitura non è aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate risultino superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Per il raffronto tra le offerte, si detrae l'importo della restituzione, eventualmente corretto dell'importo compensativo «adesione», al quale la merce avrebbe diritto in caso di esportazione commerciale.

3. Entro i cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti sul risultato della partecipazione alla gara. Ove necessario, la comunicazione dell'aggiudicazione è inviata immediatamente all'aggiudicatario mediante telecomunicazione scritta.

Art. 6

La garanzia di aggiudicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) è liberata immediatamente:

— se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata;

— nel caso dell'offerente aggiudicatario, dopo che sia stata data la prova della costituzione della garanzia di fornitura di cui all'articolo 7.

Art. 7

Entro i cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario invia all'organismo indicato all'articolo 8 la prova della costituzione di una garanzia di fornitura, pari a 200 ecu per tonnellata di merce.

Detta garanzia è costituita sotto forma di fideiussione di un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. Essa non può essere costituita per un periodo inferiore a 4 mesi. La prova è costituita dal documento emesso dall'organismo che concede la garanzia.

La garanzia è liberata o acquisita secondo il disposto dell'articolo 10.

Art. 8

1.

Entro il 1o ottobre 1991, l'aggiudicatario presenta la domanda di pagamento della fornitura all'organismo designato dallo Stato membro nel quale è ubicato il luogo ove la merce è tenuta a disposizione secondo l'articolo 1, paragrafo 2. La domanda è corredata dei documenti seguenti:

— l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato II e rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione;

— l'attestato predisposto dall'organismo indicato all'articolo 9 al termine dei controlli.

Il pagamento è riferito alla quantità di merce indicata nel certificato di consegna.

2.

Se la merce non è consegnata alla data indicata all'articolo 1, paragrafo 2, punto 2, l'aggiudicatario provvede a fare constatare da parte dell'organismo di controllo che la merce è stata effettivamente messa a disposizione secondo detto articolo. In tal caso egli riceve il pagamento dell'offerta per le quantità con riferimento alle quali l'organismo di controllo abbia attestato l'adempimento delle obbligazioni.

Previa consultazione della Commissione, l'organismo di pagamento prende le misure opportune in merito alla destinazione della merce.

Art. 9

La fabbricazione e il condizionamento della merce sono soggetti ad un controllo svolto dall'organismo designato dallo Stato membro nel quale si trova l'impianto di fabbricazione e di condizionamento.

A tal fine, l'aggiudicatario comunica a detto organismo e alla Commissione i luoghi e i tempi di fabbricazione e di condizionamento della merce, con un anticipo di almeno cinque giorni, nonché l'indirizzo del magazzino nel quale la merce è tenuta a disposizione, secondo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità nel quale si attesta che il latte usato per la fabbricazione della merce proviene da animali in buona salute, immuni da afta epizootica nonché da ogni altra malattia infettiva o contagiosa.

Art. 10

La garanzia di fornitura è immediatamente liberata in base alle quote rispetto alle quali l'aggiudicatario ha adempiuto le proprie obbligazioni e dietro presentazione dei documenti di cui all'articolo 8.

La quantità fornita è considerata soddisfacente se la differenza negativa tra la quantità prevista e il peso netto consegnato non supera l'1 %.

La garanzia di fornitura è liberata senza indugio in caso di forza maggiore.

Art. 11

I tassi di conversione utilizzati per il pagamento e per la costituzione delle garanzie di aggiudicazione e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.