REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/91 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1991 che fissa per la campagna 1991/1992 i prezzi d'offerta comunitari delle pere, applicabili per la Spagna e il Portogallo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/891 e (CEE) n. 3648/902, che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione3 ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;
considerando che a norma degli articoli 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità dei Dieci», per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le pere, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio dei prodotti sostenute dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;
considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;
considerando che a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali non viene presa in considerazione;
considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le pere, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per la campagna 1991/1992, i prezzi d'offerta comunitari per le pere, (codici NC 0808 20 31, 33, 35 e 39) applicabili nei confronti della Spagna e del Portogallo, espressi in ecu per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:
luglio: 46,95
agosto: 39,89
settembre: 39,59
ottobre: 42,79
novembre: 45,86
dicembre: 49,21
da gennaio ad aprile incluso: 51,24
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione