REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/91 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1991 recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1758/912, in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 599/91 stabilisce che la Commissione concluda il contratto di garanzia con il sindacato di banche;
considerando che nel contratto di garanzia devono figurare le condizioni indicate dal regolamento (CEE) n. 599/91 e una serie di altre condizioni;
considerando che le summenzionate altre condizioni devono concernere in particolare l'esecuzione della garanzia in caso di inadempimento del mutuante, e i requisiti necessari affinché la garanzia copra i pagamenti ai fornitori dei prodotti;
considerando che il comitato garanzia Unione Sovietica non ha reso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La garanzia di credito di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 599/91 è soggetta, oltre alle condizioni previste da tale regolamento, alle condizioni di seguito precisate.
Art. 2
L'ammontare della garanzia, pari al massimo a 500 milioni di ecu, è progressivamente ridotto in misura corrispondente al rimborso alle banche del capitale e degli interessi.
Art. 3
1. In caso di inadempimento del mutuante, il sindacato di banche ne dà comunicazione alla Commissione. La garanzia opera dopo un periodo di grazia da concordare con il sindacato di banche. Durante tale periodo il garante non è tenuto a corrispondere alcun interesse supplementare.
2. L'esecuzione della garanzia non determina alcuna accelerazione dei pagamenti ancora dovuti a norma del contratto di mutuo.
Art. 4
L'ammontare netto del credito garantito dalla Comunità è destinato esclusivamente all'acquisto nella Comunità, in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia e all'importazione in Unione Sovietica dei prodotti in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra la Comunità e l'Unione Sovietica, elencati nell'allegato dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in merito ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e generi alimentari dalla Comunità in Unione Sovietica. Una quota dell'ammontare in parola, non superiore al 15 % del totale, può essere utilizzata per coprire i costi di trasporto dei prodotti in Unione Sovietica.
Art. 5
La garanzia riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati dalle banche a norma di contratti di fornitura e purché la Commissione abbia riconosciuto che tali contratti sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 599/91, e dell'accordo sotto forma di scambio di lettere menzionato all'articolo 4.
Art. 6
Il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5 è subordinato al rispetto, in particolare, delle seguenti condizioni:
— le merci acquistate sono originarie della Comunità o della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia o dell'Estonia e figurano nell'elenco allegato all'accordo sotto forma di scambio di lettere di cui all'articolo 4;
— le merci di origine comunitaria rispettano le disposizioni applicabili in Unione Sovietica e nella Comunità in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena; le merci originarie della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia sono conformi alle disposizioni applicabili in Unione Sovietica e in questi paesi in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena;
— la procedura seguita per la conclusione del contratto consente la leale concorrenza tra ditte indipendenti;
— il contratto è concluso alle condizioni più vantaggiose in relazione ai prezzi normalmente praticati sui mercati internazionali;
— la qualità e la quantità della merce rispondono ai requisiti previsti dal contratto;
— il contratto precisa quale parte dei costi di fornitura corrisponda al trasporto verso l'Unione Sovietica e quale all'acquisto dei prodotti.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione