REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/91 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/912, in particolare l'articolo 18,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/774, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/91 della Commissione5 ha reinserito il Libano nella sua zona geografica naturale, ossia nella zona di destinazione 02;
considerando che, per conservare invariate le condizioni di vendita poste dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 398/916 e (CEE) n. 1785/917 relativi alla vendita di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione nel quadro della procedura definita dal regolamento (CEE) n. 2539/848, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/879, è necessario derogare alla nuova classificazione conservando il Libano fra le destinazioni 03 limitatamente alle vendite suddette;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per le esportazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 398/81 e (CEE) n. 1785/91, il Libano è considerato appartenere alle destinazioni 03, in deroga alla nota in calce7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2067/91.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione