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REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/91 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo a un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo a un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 dispone che la fornitura dei prodotti in questione viene assegnata mediante gara o, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, in base a trattativa privata;

considerando che, tenuto conto della loro provata esperienza in materia di distribuzione di prodotti alimentari alle popolazioni dell'Unione Sovietica, è opportuno prevedere l'esecuzione delle forniture attraverso organizzazioni non governative o, a titolo sussidiario, attraverso imprese stabilite in Unione Sovietica, che offrano garanzie soddisfacenti;

considerando che occorre fissare le modalità generali delle forniture nonché gli obblighi dei fornitori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, le forniture, a titolo di aiuti d'urgenza, di prodotti all'Unione Sovietica sono effettuate alle condizioni del presente regolamento.

Art. 2

1. La fornitura viene effettuata da organizzazioni non governative aventi una provata esperienza in materia di distribuzione di prodotti alimentari alle popolazioni dell'Unione Sovietica e che offrono le condizioni di realizzazione più favorevoli.

2. Le organizzazioni non governative che saranno selezionate per le forniture devono soddisfare, in particolare, i seguenti requisiti:

  1. a) possedere uno statuto appropriato a un'organizzazione di questo tipo;

  2. b) avere la propria sede in uno Stato membro della Comunità;

  3. c) comprovare la propria capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto d'urgenza;

  4. d) impegnarsi a rispettare le condizioni di fornitura fissate per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91.

Art. 3

Qualora non sia possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 1, tenuto conto dei condizionamenti specifici connessi ai trasporti e alla distribuzione degli aiuti a favore delle popolazioni beneficiarie, le forniture possono anche essere effettuate da imprese stabilite in Unione Sovietica, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d) ed offrano le condizioni più favorevoli.

Art. 4

La fornitura comprende:

— la presa in consegna, nei magazzini comunicati per tempo dalla Commissione, dei prodotti disponibili da parte di imprese stabilite nella Comunità;

— il trasporto, entro il più breve tempo, secondo i percorsi più diretti e con i mezzi più appropriati, nei luoghi di destinazione, che saranno indicati dalla Commissione;

— la prenotazione di magazzini, se i prodotti non possono essere forniti direttamente ai beneficiari;

— la distribuzione agli organismi e agli enti destinatari designati dalle autorità sovietiche e approvati dalla Commissione. La distribuzione deve essere effettuata entro il termine di nove mesi a decorrere dalla presa in consegna dei prodotti.

Art. 5

Il pagamento delle forniture è effettuato dalla Commissione, una volta comprovata la buona esecuzione. Possono essere versati acconti, qualora i prodotti siano presi in consegna dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione