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REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/91 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/902, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Brasile il massimale individuale è fissato a 4 520 000 ecu; che in data 23 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 28 luglio 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0457 3903 Polimeri di stirene, in forme primarie 3915 20 00 Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene 3920 30 00

3920 99 50 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto

— di polimeri di stirene

— di prodotti di polimerizzazione di addizione

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione