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REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/91 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1991 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1990/1991

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/912, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/904,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/916,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/918, occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/9110, la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2270/90 della Commissione, del 1o agosto 1990, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1990/199111, modificato dal regolamento (CEE) n. 2335/9012, è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1990/1991;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1990/1991 è stimato a 5 500 000 di ecu;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti; che è inoltre necessario limitare le azioni finanziate nel quadro del bilancio previsto per la Spagna, visto che tale Stato membro non ha molte possibilità di smercio del prodotto in oggetto su mercati diversi dal suo;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per la campagna 1990/1991 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, in Belgio e nei Paesi Bassi. L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

— 1 640 000 ecu nella Repubblica federale di Germania,

— 1 430 000 ecu in Francia,

— 860 000 ecu in Italia,

— 1 140 000 ecu in Spagna,

— 215 000 ecu in Belgio,

— 215 000 ecu nei Paesi Bassi.

2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro realizzazione.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore nel settore vinicolo alla data del 1o settembre 1990.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione