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REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/91 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1991 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio per quanto concerne la fornitura di varie partite di concentrato di pomodoro destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica; che tale paese ha chiesto la fornitura di concentrato di pomodoro in imballaggi medi;

considerando che, date le caratteristische particolari della fornitura per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione nel luogo di destinazione, è opportuno determinare separatamente, tramite gara, i costi di lavorazione dei prodotti, al fine di organizzare in un secondo tempo l'invio di detti prodotti agli enti e alle collettività beneficiarie;

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 devono precisare le condizioni relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della fornitura, nonché gli obblighi degli offerenti relativamente alla fabbricazione del concentrato di pomodoro;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di fornitura, occorre disciplinare la costituzione delle cauzioni, nonché adottare le opportune modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 del Consiglio, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/893;

considerando che la lavorazione e il condizionamento dei prodotti devono essere sottoposti al controllo degli organismi d'intervento degli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 2, punto 4) del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti forniti non fruiscono di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

considerando che è opportuno prevedere comunicazioni adeguate per garantire il corretto svolgimento delle operazioni fino alla presa in consegna da parte dell'organismo o dell'impresa incaricati del trasporto al luogo di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È indetta una gara per la fornitura di 3 000 t di concentrato di pomodoro destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

2.

La fornitura comprende:

  1. a) la fabbricazione di concentrato di pomodoro secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato II.

  2. b) il magazzinaggio del prodotto, che deve essere tenuto a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione sino al 2 ottobre 1991; le spese di magazzinaggio durante tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario;

  3. c) su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione, l'impegno di fabbricare il prodotto e di metterlo a disposizione dell'organismo stesso se possibile prima delle scadenze indicate alle lettere a) e b).

Il prodotto finale deve essere condizionato in lattine metalliche di una capacità, in peso netto, inferiore a 3 kg (1 500 t) e compresa tra 3 kg e 5 kg (1 500 t), imballate in scatoloni di cartone sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione, in conformità all'allegato II. La fabbricazione e il condizionamento del prodotto oggetto dell'offerta devono avvenire nello stesso stabilimento ed essere ultimati entro il 20 settembre 1991;

Art. 2

1.

I concorrenti partecipano alla gara nel modo seguente: Le offerte sono inviate tramite telecomunicazione scritta (telefax o telex). Per poter essere accolte, le offerte complete devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 31 luglio 1991 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee, divisione «Ortofrutticoli trasformati», stabile Loi 120, ufficio 9/29, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [Telex: 22037 AGREC B o 25670 AGREC B; Telefax: (32-2) 235 21 95]

Qualora, conformemente all'articolo 3, la fornitura non venga aggiudicata, le offerte per una seconda gara devono essere presentate entro le 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 agosto 1991.

2.

Per essere valida, l'offerta deve:

  1. a) menzionare con precisione la fornitura di cui all'articolo 1 e far chiaro riferimento al presente regolamento;

  2. b) riportare il nome, l'indirizzo e più particolarmente il numero di telex e/o di telefax del concorrente stabilito nella Comunità;

  3. c) vertere su una o più partite di 500 t (peso netto della merce) e indicare con precisione il numero di partite (peso netto e capacità, in peso netto, della lattina) cui si riferisce;

  4. d) indicare un importo in ECU/t per l'operazione completa di fornitura di una partita; detto importo deve includere i costi di condizionamento e d'imballaggio;

  5. e) riportare l'indirizzo esatto del luogo di fabbricazione e di condizionamento, nonché del deposito in cui i prodotti sono tenuti a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione; in ciascuna offerta può essere indicato soltanto un deposito;

  6. f) essere accompagnata dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 20 ECU/t a favore della Commissione delle Comunità europee, conformemente al disposto del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85; la prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante.

Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga condizioni diverse da quelle stabilite per la procedura di gara, l'offerta non è valida.

L'offerta non può essere modificata né revocata.

Art. 3

1. In base alle offerte pervenute,

— la fornitura è aggiudicata all'offerente o agli offerenti che hanno presentato l'offerta con l'importo meno elevato; in caso di parità delle offerte, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio, oppure

— se del caso, la fornitura non è aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi praticati normalmente sul mercato.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la Commissione delle Comunità europee comunica mediante telecomunicazione scritta a tutti gli offerenti l'esito della gara. Qualora la fornitura venga attribuita, l'aggiudicatario è informato immediatamente mediante telecomunicazione scritta.

Art. 4

1. La cauzione di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) è svincolata immediatamente se l'offerta non è stata accolta o se non si procede all'aggiudicazione.

2. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

  1. a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino a quando viene adottata la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

  2. b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di consegna conformemente all'articolo 5.

Art. 5

Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'attribuzione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo di cui all'articolo 6, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione in favore dell'organismo stesso di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo indicato nell'offerta.

La prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante.

Art. 6

1.

Anteriormente al 9 ottobre 1991 l'aggiudicatario presenta domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di magazzinaggio citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). La domanda è accompagnata:

— dall'originale del certificato di presa in consegna redatto secondo il modello riprodotto nell'allegato, rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione,

— dall'attestato emesso, a controlli ultimati, dall'organismo citato all'articolo 7.

Il pagamento è effettuato per i quantitativi (peso netto) specificati nel certificato di presa in consegna.

2. Se la merce non viene presa in consegna alla data indicata all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'aggiudicatario fa constatare dall'organismo incaricato dei controlli che la merce stessa era stata messa a disposizione conformemente a detto articolo. L'importo precisato nell'offerta viene pagato all'aggiudicatario per i quantitativi relativamente ai quali l'organismo incaricato dei controlli certifichi l'adempimento degli obblighi prescritti. L'organismo incaricato del pagamento, dopo aver consultato la Commissione, prende i provvedimenti adeguati circa la destinazione della merce.

Art. 7

Le operazioni di fabbricazione, di condizionamento e d'imballaggio del prodotto vengono controllate dall'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di fabbricazione e di condizionamento.

L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da tale organismo, comunicandogli a tal fine, almento cinque giorni in anticipo, il luogo e il periodo di fabbricazione e di condizionamento del prodotto da fornire, nonché l'indirizzo del deposito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nel quale il prodotto medesimo è tenuto a disposizione.

A controlli ultimati, l'organismo rilascia un certificato di conformità attestante che il concentrato di pomodoro è stato fabbricato con pomodori freschi della raccolta 1990 o 1991.

Art. 8

1. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'esigenza principale relativa alla fornitura è la consegna del prodotto alle condizioni stabilite. Si considera che il quantitativo fornito soddisfi tale esigenza, se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna non è inferiore al quantitativo previsto in misura eccedente l'1 %.

2.

La cauzione di consegna viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito all'organismo d'intervento interessato i documenti citati all'articolo 6, paragrafo 1.

Detta cauzione viene pure svincolata senza indugio in caso di forza maggiore.

Art. 9

Per il pagamento degli importi indicati nelle offerte e per le cauzioni di gara e di consegna si applicano i tassi di conversione agricoli in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Art. 10

1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli articoli 6 e 7 il nome degli aggiudicatari ed ogni altra informazione necessaria per l'esecuzione dell'operazione di fornitura.

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna della merce.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione