REGOLAMENTO (CEE) N. 2263/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 per quanto concerne la fornitura di latte intero in polvere destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica; che tale paese ha chiesto la fornitura di latte intero in polvere;
considerando che, date le caratteristiche particolari della fornitura per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione nel luogo di destinazione, è opportuno determinare separatamente, tramite gara, i costi di lavorazione dei prodotti, al fine di organizzare in un secondo tempo l'invio di detti prodotti agli enti e alle collettività beneficiarie;
considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91 devono precisare le condizioni relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della fornitura, nonché gli obblighi degli offerenti relativamente alla fabbricazione del latte intero in polvere;
considerando che, ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di fornitura, occorre disciplinare la costituzione delle cauzioni, nonché adottare le opportune modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 del Consiglio, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/893;
considerando che la lavorazione e il condizionamento dei prodotti devono essere sottoposti al controllo degli organismi d'intervento degli Stati membri;
considerando che, a norma dell'articolo 2, punto 4) del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti forniti non fruiscono di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;
considerando che è opportuno prevedere comunicazioni adeguate per garantire il corretto svolgimento delle operazioni fino alla presa in consegna da parte dell'organismo o dell'impresa incaricati del trasporto al luogo di destinazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. È indetta una gara per la fornitura di 30 000 t di latte intero in polvere destinate alla popolazione dell'Unione Sovietica, a norma del regolamento (CEE) n. 598/91 e in conformità delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
2.
La fornitura comprende:
a) la fabbricazione di latte intero in polvere secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato II.
— per quanto riguarda le partite da A a U di cui all'allegato III, in sacchi nuovi, asciutti e intatti, conformi alle disposizioni dell'allegato al regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione4, del peso netto di 25 kg, sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione;
— per quanto riguarda le partite da AA a UU di cui all'allegato III, in sacchetti di carta d'alluminio o in scatole del peso netto massimo di 2 kg, imballati in scatoloni di cartone sistemati su palette, secondo le norme abitualmente vigenti in materia di esportazione.
b) il magazzinaggio del prodotto, che deve essere tenuto a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione sino al termine indicato nell'allegato III; le spese di magazzinaggio durante tale periodo sono a carico dell'aggiudicatario;
c) su richiesta dell'organismo designato dalla Commissione, l'impegno di fabbricare il prodotto e di metterlo a disposizione dell'organismo stesso se possibile prima delle scadenze indicate alle lettere a) e b).
Il prodotto finale deve essere condizionato:
Ogni imballaggio individuale e ogni cassa dovranno recare in lingua russa ed in una lingua ufficiale della Comunità la dicitura «Regolamento (CEE) n. 2263/91 - Aiuto della CEE». La fabbricazione e il condizionamento del prodotto oggetto dell'offerta devono avvenire secondo le indicazioni dell'allegato III;
Art. 2
1.
I concorrenti partecipano alla gara nel modo seguente:
Le offerte sono presentate per iscritto ad uno degli organismi d'intervento elencati all'allegato IV, dietro ricevuta, oppure inviate a mezzo raccomandata entro le ore 12.00 del 31 luglio 1991. Le offerte possono essere trasmesse anche tramite telecomunicazione scritta.
Se, per una o più partite, non viene accolta alcuna offerta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, le offerte per una seconda gara possono essere presentate, relativamente alle stesse partite, entro le ore 12.00 del 12 agosto 1991.
2. Gli organismi d'intervento trasmettono alla Commissione (5) le offerte presentate, che devono pervenire al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Per ogni offerta devono essere trasmessi tutti gli elementi indicati all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e). Se non viene presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il termine prescritto.
3.
Per essere valida, l'offerta deve:
a) menzionare con precisione la fornitura di cui all'articolo 1 e far chiaro riferimento al presente regolamento;
b) riportare il nome, l'indirizzo e più particolarmente il numero di telex e/o di telefax del concorrente stabilito nella Comunità;
c) vertere su una o più partite definite all'allegato III;
d) indicare un importo in ecu/t per l'operazione completa di fornitura di una partita; detto importo deve includere i costi di condizionamento e d'imballaggio;
e) riportare l'indirizzo esatto del luogo di fabbricazione e di condizionamento, nonché del deposito in cui i prodotti sono tenuti a disposizione dell'organismo designato dalla Commissione; in ciascuna offerta può essere indicato soltanto un deposito;
f) essere accompagnata dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 20 ecu/t a favore dell'organismo d'intervento competente, conformemente al disposto del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85; la prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante.
Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga condizioni diverse da quelle stabilite per la procedura di gara, l'offerta non è valida.
L'offerta non può essere modificata né revocata.
Art. 3
1.
In base alle offerte pervenute, la Commissione decide, per ciascuna partita, al più tardi quattro giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di fissare un importo massimo per la fornitura o di non dare corso alle offerte, in particolare nel caso in cui le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
Se per una partita viene fissato un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che ha presentato, per quella partita, un importo uguale o inferiore.
2. Unicamente a fini di raffronto delle offerte, per i prodotti fabbricati nei nuovi Stati membri si tiene conto degli importi compensativi «adesione».
3. Entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui la decisione della Commissione è stata notificata agli Stati membri, l'organismo d'intervento competente ne informa tutti gli offerenti a mezzo lettera raccomandata, telex o dietro ricevuta scritta.
Art. 4
1. La cauzione di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) è svincolata immediatamente se l'offerta non è stata accolta o se non si procede all'aggiudicazione.
2. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:
a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino a quando viene adottata la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di consegna conformemente all'articolo 5.
Art. 5
Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'attribuzione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo di cui all'articolo 6, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, la prova della costituzione in favore dell'organismo stesso di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo indicato nell'offerta.
La prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo garante.
Art. 6
1. Anteriormente alla data indicata all'allegato III per la partita corrispondente, l'aggiudicatario presenta domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di magazzinaggio citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
2. L'aggiudicatario ottiene il pagamento della fornitura - previa costituzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a favore dell'organismo di cui al paragrafo 1, di una cauzione di pagamento di importo pari al 110 % della propria offerta - dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) attestato emesso a seguito dei controlli di cui all'articolo 7;
b) dichiarazione dell'organismo di cui al paragrafo 1, certificante che i prodotti erano disponibili alla data di scadenza per la fabbricazione o il condizionamento, indicata all'allegato III.
3.
La cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2 è svincolata immediatamente su presentazione, da parte dell'aggiudicatario, del certificato di presa in consegna compilato secondo il modello riportato all'allegato I e rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione.
Se la merce non viene presa in consegna alla data indicata all'allegato III, l'aggiudicatario fa constatare dall'organismo incaricato del pagamento che la merce stessa era stata messa a disposizione conformemente ai propri obblighi ed ottiene di conseguenza lo svincolo della cauzione di pagamento.
4. La cauzione di fornitura di cui all'articolo 5 è svincolata su prova di costituzione della cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2.
5. Le cauzioni sono immediatamente svincolate in caso di forza maggiore.
Art. 7
Le operazioni di fabbricazione, di condizionamento e d'imballaggio del prodotto vengono controllate dall'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di fabbricazione e di condizionamento.
L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da tale organismo, comunicandogli a tal fine, almeno cinque giorni in anticipo, il luogo e il periodo di fabbricazione e di condizionamento del prodotto da fornire, nonché l'indirizzo del deposito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nel quale il prodotto medesimo è tenuto a disposizione.
A controlli ultimati, l'organismo rilascia un certificato di conformità attestante che il latte intero in polvere è stato fabbricato con latte ottenuto da animali in buona salute, esenti da afta epizootica e da qualsiasi altra malattia infettiva o contagiosa.
Art. 8
Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'esigenza principale relativa alla fornitura è la consegna del prodotto alle condizioni stabilite. Si considera che il quantitativo fornito soddisfi tale esigenza, se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna non è inferiore al quantitativo previsto in misura eccedente l'1 %.
Art. 9
Per il pagamento degli importi indicati nelle offerte e per le cauzioni di gara e di consegna si applicano i tassi di conversione agricoli in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
Art. 10
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli articoli 6 e 7 ogni informazione necessaria per l'esecuzione dell'operazione di fornitura.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna della merce.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione