REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/91 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 1991 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/912, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/904, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/906, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabaccco in colli, particolarmente dai costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione; che allo scopo di ottenere con certezza offerte per tutte le varietà di tabacco, è opportuno disporre la vendita per gruppi di partite iniziando dalle varietà meno richieste sul mercato;
considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;
considerando che la vendita per gruppo di partite deve essere effettuata entro termini ravvicinati e che è pertanto necessario disporre una deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, per quanto riguarda il termine di 45 gorni tra la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la data fissata per la presentazione delle offerte, che va ridotta a 20 giorni;
considerando che, nell'ambito delle gare relative al tabacco immagazzinato in vari Stati membri, è opportuno disporre che le offerte debbano essere presentate in ecu; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alle offerte accolte è costituito dal ritiro del tabacco; che tuttavia è opportuno applicare, in certi casi, il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine fissato nel bando di gara;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si procede alla vendita per l'esportazione di 11 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989, detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano, per un peso complessivo di 105 486 276 kg, ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.
Le partite sono poste in vendita una dopo l'altra, secondo il criterio che il gruppo di partite successivo può essere posto in vendita soltanto una volta che sia stato aggiudicato il gruppo di partite precedente. La Commissione comunica la vendita delle partite nei bandi di gara da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 2
La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.
Art. 3
La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata nel bando di gara per ciascun gruppo di partite.
In deroga al disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il bando di gara può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.
Art. 4
La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:
a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per almeno un terzo delle partite;
b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.
Art. 5
1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Germania, a nome e presso il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main; per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (Ydagep), Acharnon 241, GR-10446 Atene e, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Italia, a nome e presso l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma.
2.
La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.
3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.
Art. 6
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il prezzo offerto per chilogrammo di tabacco deve essere espresso in ecu per chilogrammo.
Art. 7
Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare per il pagamento delle:
— cauzioni, è la data limite di cui all'articolo 3,
— offerte accolte, è il ritiro di tutto il tabacco.
Tuttavia, se si procede al ritiro di tutto il tabacco entro la fine del mese successivo alla data limite di cui all'articolo 3, il tasso di cambio in moneta nazionale delle offerte accolte è il tasso di conversione agricolo in vigore a detta data.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione