REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 relativo ad un'azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla popolazione dell'Albania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che è opportuno prevedere di mettere a disposizione dell'Albania prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione stessa, in applicazione della regolamentazione in vigore;
considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;
considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione e di controllo della presente azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di cereali all'Albania.
Art. 2
Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:
1. la Comunità fornisce gratuitamente all'Albania un quantitativo massimo di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità panificabile, disponibili in seguito ad operazioni d'intervento;
2. le spese relative alla fornitura in questione sono sostenute dalla Comunità e sono determinate mediante gara;
3. i prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
Art. 3
Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti all'Albania è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/703, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/884.
Art. 4
1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/755, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/906.
3. La Commissione provvede al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK