REGOLAMENTO (CEE) N. 3009/91 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1991 che abroga i regolamenti (CEE) n. 983/88 e (CEE) n. 1860/88 che stabiliscono norme particolari di commercializzazione nel settore dell'olio d'oliva
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/912, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4 e l'articolo 35 bis, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione3 ha stabilito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi di analisi ad essi attinenti;
considerando che una delle caratteristiche di tali oli si riferisce al tenore massimo di solventi alogenati volatili; che figura tra tali solventi il tetracloretilene; che il tenore massimo di questa sostanza è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che occorre pertanto abrogare i regolamenti (CEE) n. 983/884 e (CEE) n. 1860/885 della Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CEE) n. 983/88 e (CEE) n. 1860/88 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione