REGOLAMENTO (CEE) N. 3059/91 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1991 recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con il Portogallo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252 paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/882, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/914, ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni bovine;
considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 9 al 13 settembre 1991 hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel terzo trimestre 1991 per le carni bovine fresche e refrigerate;
considerando che la Commissione aveva già adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 2132/915, (CEE) n.2438/916 e (CEE) n. 2577/917; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Portogallo, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;
considerando che, per evitare perturbazioni del mercato portoghese, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per le carni bovine fresche e refrigerate:
1. è sospeso il rilascio di titoli MCS fino al 6 ottobre 1991;
2. possono essere presentate nuove domande di titoli MCS a partire dal 23 settembre 1991.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione