REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/91 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1991 relativo alla presa in consegna da parte di organismi d'intervento di taluni prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 598/91, il Consiglio ha deciso la cessione gratuita di prodotti agricoli disponibili in seguito all'adozione di misure di intervento o mobilitati sul mercato della Comunità, per far fronte a bisogni specifici, a favore della popolazione dell'Unione Sovietica;
considerando che, in applicazione di tale azione, sono state indette gare per la fabbricazione e l'imballaggio di vari prodotti, i quali devono essere presi in consegna da organismi selezionati dalla Commissione e incaricati del trasporto e della distribuzione dei prodotti nel luogo di destinazione; che, in vari casi, tali organismi non sono stati in grado di prendere in consegna i prodotti entro la data alla quale dovevano essere messi a disposizione nell'ambito delle varie gare;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2946/91 della Commissione, del 7 ottobre 1991, relativo all'assunzione di alcune spese connesse all'aiuto alimentare destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica4, ha stabilito le condizioni per il finanziamento comunitario delle spese supplementari di ammasso connesse al ritardo con cui gli organismi responsabili del trasporto dei prodotti a destinazione hanno potuto prendere in consegna i prodotti;
considerando che, dato il persistere delle particolari difficoltà incontrate per il trasporto dell'aiuto di emergenza, è opportuno prendere le disposizioni necessarie per far fronte ad un periodo prolungato di ammasso prima che gli organismi responsabili del trasporto possano prendere in consegna i prodotti; che, nella misura del possibile e per non ostacolare il trasporto dell'aiuto alimentare, è necessario che tali misure consistano nella conclusione di contratti di ammasso in loco con l'impresa a cui è stata aggiudicata la fabbricazione di prodotti, dietro versamento di un'indennità giornaliera fissata tenendo conto delle spese connesse al protrarsi dell'ammasso e previa costituzione di un'adeguata cauzione; che, tuttavia, in mancanza di accordo con tali imprese, è opportuno disporre che gli organismi di intervento prendano materialmente in consegna i prodotti e li ammassino sotto la propria responsabilità;
considerando che è opportuno far beneficiare dell'indennità giornaliera destinata a compensare il prolungamento del periodo di ammasso anche le imprese aggiudicatarie di forniture di carni bovine in scatola, per le quali i termini di presa in consegna da parte degli organismi di intervento e di messa a disposizione sono stati prorogati a causa delle difficoltà di svincolo insorte per l'organismo di intervento tedesco, in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1582/91 della Commissione5, inserito dal regolamento (CEE) n. 2546/916;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle adottate con il regolamento (CEE) n. 2946/91; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento da ultimo citato;
considerando che è opportuno specificare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'indennità giornaliera nelle monete nazionali e fissare tale tasso ad un livello aderente alla realtà economica;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Qualora, nel quadro delle gare indette in applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti da fornire non sono stati presi in consegna dagli organismi designati dalla Commissione per il trasporto e la distribuzione in loco dei prodotti entro il termine di ritiro stabilito per ciascuna fornitura, a partire dal giorno successivo a tale scadenza gli organismi di intervento degli Stati membri di ammasso prendono in consegna i prodotti alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Art. 2
Gli organismi di intervento stipulano con le imprese che si sono aggiudicate la fabbricazione e il condizionamento dei prodotti e che accettano di conservarli in magazzino fino alla data dell'effettivo ritiro dei prodotti da parte degli organismi incaricati del trasporto o, eventualmente, fino ad una decisione di svincolo da adottarsi dall'organismo di intervento, previa consultazione della Commissione, un contratto di ammasso a norma del quale i prodotti vengono conservati in condizioni di magazzinaggio adeguate, contro il versamento di un'indennità giornaliera di 0,27 ECU/t al giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale mediante il tasso applicabile il 16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Il contratto prevede l'obbligo di costituire una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione7, di importo pari alla cauzione di fornitura prevista nell'ambito della gara. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento è costituita dal magazzinaggio dei prodotti in condizioni adeguate fino al termine del periodo di ammasso stabilito dal primo comma.
Art. 3
Qualora le imprese aggiudicatarie non siano in grado di garantire il magazzinaggio alle condizioni stabilite all'articolo 2, gli organismi di intervento adottano le misure necessarie per prendere essi stessi in consegna i prodotti e ammassarli fino al loro ritiro da parte degli organismi incaricati del trasporto o, eventualmente, fino all'adozione di una decisione della Commissione sullo smaltimento dei prodotti stessi.
Per la copertura delle spese connesse alla suddetta operazione sono fissati importi forfettari in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia8.
Art. 4
Le spese connesse alle operazioni suddette sono registrate ogni mese dagli organismi di intervento degli Stati membri e contabilizzate tra le spese relative all'aiuto d'urgenza destinato alla popolazione dell'Unione Sovietica.
Art. 5
All'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1582/91 è aggiunto il seguente paragrafo:
«7. L'aggiudicatario beneficia, a sua richiesta, dell'indennità giornaliera prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/91 Commissione (*), a partire dal 23 ottobre 1991 fino alla data in cui i prodotti sono ritirati dall'organismo designato dalla Commissione, qualora i prodotti non siano stati ritirati in precedenza.
(*) GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 25.»
Art. 6
Il regolamento (CEE) n. 2946/91 è abrogato.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione