REGOLAMENTO (CEE) N. 3246/91 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1991 che autorizza il Regno Unito a cessare la concessione di un premio variabile per la macellazione degli ovini in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/912, in particolare l'articolo 24, paragrafi 3 e 9,
considerando che il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di sopprimere il premio applicabile a partire dall'inizio della campagna 1992; che l'andamento del mercato, in particolare quello degli scambi intracomunitari, rende opportuno accogliere tale domanda;
considerando tuttavia che tale misura rischierebbe di creare gravi perturbazioni sul mercato comunitario in casi di spedizione di animali che hanno beneficiato del premio al termine della campagna 1991, nonché delle loro carcasse, fuori della regione 1 all'inizio della campagna 1992 senza che sia stato riscosso l'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/894; che è quindi opportuno che tale importo sia riscosso per un periodo di tempo sufficiente, che equivale al periodo in cui è probabile che gli ultimi capi che hanno beneficiato del premio al termine della campagna 1991 siano spediti fuori della regione 1, vivi o morti, in tagli o sotto forma di altri prodotti a base di carni ovine; che è inoltre opportuno che detto importo sia fissato ad un livello uniforme per tutto il periodo considerato;
considerando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 61/86, è necessario esentare dalla riscossione dell'importo in esame i capi e i prodotti da essi ottenuti per i quali sia possibile dimostrare che il premio non è stato versato; che a tal fine, è necessario assoggettare anche gli animali vivi ad una procedura amministrativa analoga a quella prevista all'articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1633/84;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992, il Regno Unito è autorizzato a cessare la concessione del premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
Art. 2
In deroga al regolamento (CEE) n. 1633/84, per il periodo dal 6 gennaio al 2 febbraio 1992:
a) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 corrisponde alla media aritmetica degli importi fissati per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;
b) la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è fissata per il Regno Unito ad un livello uniforme, sufficiente a coprire l'importo di cui alla lettera a);
c) non sono soggetti al versamento degli importi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3:
— gli ovini vivi per i quali sia possibile dimostrare che non hanno beneficiato del premio nell'ambito di una procedura amministrativa di controllo sistematico fino al momento della spedizione fuori della regione 1;
— le carcasse o loro tagli per i quali sia possibile dimostrare, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, che non hanno beneficiato del premio.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione