diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3402/91 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/912, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la distinzione fra formaggi freschi fermentati e formaggi freschi non fermentati dei codici NC 0406 crea difficoltà per i controlli; che il Consiglio di cooperazione doganale ha raccomandato di raggruppare tutti i formaggi freschi nel codice NC 0406 10; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2915/793, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/904, e adeguare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/875, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione6; che è inoltre necessario rivedere in tale occasione la classificazione di alcuni prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1.

All'articolo 7:

— il testo del punto 1, parte introduttiva, è sostituito dal testo seguente:

— il testo del punto 2, parte introduttiva, è sostuito dal testo seguente:

«1) se appartiene ai codici NC 0406 10 20 e 0406 90 93, alla somma degli elementi seguenti:»

«2) se appartiene ai codici NC 0406 10 80 e 0406 90 99, alla somma degli elementi seguenti:».

2.

Nell'allegato i gruppi di prodotti del gruppo n. 11 sono sostituiti dai gruppi seguenti:

Numero del gruppo Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata Prodotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti «11 0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 93 0406 90 99 Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN