REGOLAMENTO (CEE) N. 3426/91 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione della garanzia di credito di 500 milioni di ecu per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 Marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia in Unione Sovietica1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/912, in particolare l'articolo 5,
considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 599/91 la garanzia si riferisce non solo ai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese della Comunità, ma anche ai contratti stipulati da detto paese con imprese bulgare, cecoslovacche, ungheresi, polacche, rumene, iugoslave, lituane, lettoni ed estoni;
considerando che per le consegne effettuate nell'ambito della garanzia di credito dalla Bulgaria, dalla Cecoslovachia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Iugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dall'Estonia è necessario decidere l'importo massimo della garanzia che può essere utilizzato per gli acquisti in questi paesi;
considerando che per la fissazione della quota da utilizzare per l'acquisto del prodotti agricoli e alimentari nei paesi suelencati occorre tener conto delle disponibilità, in detti paesi, di prodotti da esportare; che è opportuno che le consegne effettuate in provenienza da tali paesi coprano nella più ampia misura possibile i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione Sovietica3;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato «garanzia URSS»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica può essere utilizzata nella misura massima del 25 % per l'acquisto e per il trasporto in Unione Sovietica di prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione