REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/91 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 450/89 per quanto riguarda l'adeguamento del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita, previsto nel regolamento (CEE) n. 3339/87
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3339/872 ha istituito un dazio antidumping del 40 % sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita;
considerando che il regolamento (CEE) n. 450/893 ha ridotto al 12,8 % l'importo di tale dazio antidumping, in seguito ad un riesame parziale;
considerando che la Corte di giustizia, con la sentenza del 27 giugno 1991 nella causa n. C-49/88, ha dichiarato nullo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3339/87 per quanto riguarda l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni dall'Arabia Saudita;
considerando che, in tali circostanze, si ritiene opportuno abrogare il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 450/89 sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita, dato che i fatti, in base a cui è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3339/87, che era l'oggetto della decisione della Corte nella causa n. C-49/88, non sono stati sottoposti ad un riesame sostanziale nel corso dell'inchiesta che si è conclusa con l'adozione del regolamento (CEE) n. 450/89; che è inoltre opportuno tener conto della scarsa importanza delle importazioni in questione nella Comunità dopo la prima inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 450/89 sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 25 febbraio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK