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REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1991 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di referimento, originari dei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)1, modificato dal regolamento (CEE) n. 523/912, in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento e di una sorveglianza comunitaria nei prodotti prestabiliti;

considerando che questa riduzione dei dazi si effettua progressivamente nel corso dei medesimi periodi e con i medesimi ritmi contemplati nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati da tali pesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3593/91 della Commissione, dell'11 dicembre 1991, recante soppressione in due fasi di alcuni dazi doganali applicabili agli scambi tra la Comunità dei Dieci da un lato, e la Spagna e il Portogallo dall'altro, in seguito alla conclusione degli accordi mediterranei (3) prevede che i dazi doganali residui applicabili ai prodotti spagnoli e portoghesi, il cui disarmo tariffario prosegue oltre il 1o gennaio 1993, sono aboliti in due fasi uguali rispettivamente il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1993; che di conseguenza è opportuno accordare la stessa concessione agli stessi prodotti originari degli Stati ACP;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee4, le quantità di riferimento in questione sono applicabili nella Spagna e nel Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2658/875, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 della Commissione6, e 1736/757;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2.

Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Art. 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione