REGOLAMENTO (CEE) N. 3659/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1991
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/902, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1991, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3551/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che fissa, per la campagna di pesca 1991, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 16043, modificato dal regolamento (CEE) n. 3896/90 della Commissione4;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilite nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per il tonno bianco o alalunga quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca e per i tonni albacora di peso superiore e non superiore ai 10 kg, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984-1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle respettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;
considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera5, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1991, per i prodotti considerati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1991, per i prodotti e nel limite degli importi qui di seguito stabiliti:
Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ecu/t) Albacora interi di peso superiore a 10 kg 128 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 103 Bianco o alalunga interi 148
Art. 2
1.
Per i prodotti definiti qui di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:
Albacora interi di peso superiore a 10 kg: 27 104 t
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg: 2 256 t
Bianco o alalunga interi: 39 t
2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente