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REGOLAMENTO (CEE) N. 3693/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/912, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alla classificazione dei formaggi destinati alla trasformazione;

considerando che il codice NC 0406 90 11 contempla i formaggi destinati alla trasformazione; che, conformemente all'allegato I, lettera i) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1o luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/904, all'importazione di taluni formaggi contemplati dal predetto codice si applica un prelievo ridotto in forma di aliquota di dazio autonomo; che, quando si applichi il prelievo ridotto tali formaggi devono essere soggetti alle formalità previste dal regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione a motivo della loro destinazione particolare5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/916; che occorre corredare il codice NC 0406 90 11 di richiami adeguati che facciano riferimento al prelievo ridotto ed alla destinazione particolare; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1.

Il codice NC 0406 90 11 è redatto come segue:

«Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi Unità supplementari autonomi (%) o prelievo (AGR) convenzionali (%) 1 2 3 4 5 0406 90 11 destinati alla trasformazione5 23 (AGR)23

-»

2.

A piè di pagina viene aggiunta la seguente nota:

«5 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste delle disposizioni comunitarie in materia.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione