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REGOLAMENTO (CEE) N. 3697/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/882, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/916, ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1991;

considerando che i bilanci di previsione relativi a tali prodotti sono stati stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/918;

considerando che tali bilanci consentono di fissare i massimali indicativi per i prodotti in causa per il 1992; che, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i massimali devono essere fissati tenendo conto di una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in modo da garantire un'apertura armoniosa e gradule del mercato; che a tal fine, per il 1992, è opportuno aumentare del 70 % i massimali indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 641/86 è modificato come segue:

1.

All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) I massimali indicativi, di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, sono fissati in allegato per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1992.»

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione