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REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/912, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/904 in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/906, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione dell'alcole7, stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che gli organismi ammassatori greci conservano circa 19 000 t di uve secche non trasformate del raccolto 1989; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per le uve secche e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto ai singoli organismi ammassatori greci e presentate alla sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene denominato in appresso «l'autorità competente».

2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato.

Art. 3

1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1 non venga superato.

2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione