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REGOLAMENTO (CEE) N. 3767/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli4, in particolare l'articolo 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli può presentare situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento di detti prodotti a condizioni particolari;

considerando che, in esecuzione delle conslucioni del Consiglio europeo del 9 e del 10 dicembre 1991 in materia di fornitura di un aiuto alimentare alle popolazioni in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo, si ravvisa la necessità di mettere a disposizione di tali città alcuni prodotti agricoli in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento della loro popolazione; che per taluni prodotti agricoli, le necessarie misure potranno essere adottate dalla Commissione in applicazione della normativa vigente;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Si procede, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento, ad un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita a favore delle popolazioni in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo di talune derrate alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento.

Le spese della presente azione sono limitate a 95 milioni di ecu iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

Art. 2

1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

2. La presente azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti da scorte di intervento con derrate alimentari facenti parte della stessa categoria di prodotti.

3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto, ed eventualmente le spese di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.

4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per cui sia data la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

Art. 4

La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alle popolazioni interessate.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT