REGOLAMENTO (CEE) N. 18/92 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1992 relativo alla sospensione della pesca delle sogliola da parte delle nave battenti bandiera di uno Stato membro
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/882, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3602/914, prevede dei totali delle catture ammissibili di sogliola per il 1991;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1991,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1991.
La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente