diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/92 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1992 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento, destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2857/90

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo di intervento francese detiene scorte di carni bovine non disossate; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di tali carni; che il governo francese ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (4), i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (6), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (8), fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;

considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare l'organismo d'intervento francese è autorizzato a vendere, ai prezzi indicati nell'allegato, 800 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.

3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

Art. 2

1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate dalle competenti autorità francesi.

2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.

3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

4. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 possono incaricare uno o più mandatari della trasformazione delle carni d'intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi prodotti.

5. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.

6.

Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo d'intervento.

Inoltre, nella misura del possibile, le competenti autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano per ottenere la garanzia che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione