REGOLAMENTO (CEE) N. 128/92 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1992 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento, destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2857/90
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'organismo di intervento francese detiene scorte di carni bovine non disossate; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di tali carni; che il governo francese ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione;
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (4), i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;
considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (6), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (8), fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;
considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare l'organismo d'intervento francese è autorizzato a vendere, ai prezzi indicati nell'allegato, 800 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.
3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.
Art. 2
1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate dalle competenti autorità francesi.
2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.
3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
4. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 possono incaricare uno o più mandatari della trasformazione delle carni d'intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi prodotti.
5. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.
6.
Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo d'intervento.
Inoltre, nella misura del possibile, le competenti autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano per ottenere la garanzia che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.
Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 2857/90 è abrogato.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione