REGOLAMENTO (CEE) N. 330/92 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati in particolare alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che occorre prevedere la messa a disposizione della popolazione di Mosca, di San Pietroburgo ed eventualmente di altre città di taluni prodotti agricoli per migliorare le condizioni di approvvigionamento, tenendo conto della diversità delle situazioni locali e senza compromettere il progresso verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure di intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione progettata è preferibile dare la precedenza allo smaltimento di tali prodotti; che è opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura di questi prodotti sotto forma di prodotti trasformati;
considerando che l'azione progettata persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;
considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti alle suddette città nel quadro della presente azione; che, ferma restando la competenza della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli sulle operazioni di fornitura, eventualmente con l'aiuto di organismi di controllo esterni;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alla popolazione di Mosca, di San Pietroburgo ed eventualmente di altre città, in appresso denominata «azione». Le spese per l'azione sono limitate a ecu 100 milioni di bilancio.
Art. 2
Per l'attuazione dell'azione:
1. la Comunità provvede alla cessione gratuita di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento. In caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;
2. questi prodotti saranno venduti, in seguito ad un accordo tra la Commissione e le autorità locali, ad un prezzo che permette di non perturbare il mercato e di costituire un fondo di contropartite per aiutare le persone più necessitose;
3. la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario direttamente dai beneficiari dell'azione. Tali spese possono comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);
4. per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura nel quadro di una trattativa privata;
5. i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
Art. 3
Il valore dei prodotti agricoli ceduti da contabilizzare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/704.
Art. 4
La Commissione provvede al controllo delle operazioni di fornitura nonché all'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Art. 5
1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'azione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione di urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica5.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO