REGOLAMENTO (CEE) N. 338/92 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1992 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio relativo al contingente comunitario per l'importazione di 8 000 tonnellate di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originario degli Stati ACP, nel dipartimento francese dell'isola della Riunione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 non è riscosso alcun prelievo sulle crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 importato nel dipartimento francese dell'isola della Riunione, originario dei paesi ACP, limitatamente a un contingente annuo di 8 000 tonnellate;
considerando che occorre anzitutto stabilire le modalità relative alla gestione di tale contingente; che in tale contesto è opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione dopo un periodo di riflessione ed eventualmente fissando un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti; che, inoltre, nell'interesse degli operatori, occorre stabilire che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di riduzione;
considerando che per agevolare la gestione del contingente è opportuno autorizzare la Francia a prendere le decisioni relative all'applicazione del coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti; che tale delega rende necessaria un'informazione regolare della Commissione in merito alle decisioni adottate a tal fine;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente comunitario annuo di importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione, in esenzione dal dazio all'importazione, di 8 000 tonnellate di crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30, originarie degli Stati ACP, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91.
Art. 2
1. Le domande di titolo di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 sono presentate all'autorità competente francese, a tal fine designata, entro le ore 13 di ogni lunedì, ora di Bruxelles e, qualora il lunedì non fosse lavorativo, del primo giorno lavorativo successivo.
2. Le domande di titolo di importazione non possono vertere su un quantitativo superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente.
3. Se le domande di titolo di importazione superano i quantitativi disponibili, lo Stato membro stabilisce un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande. In tal caso le domande di titolo possono essere revocate per iscritto entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.
4. I titoli sono rilasciati al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.
5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione2, il quantitativo importato non può eccedere quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
6. La domanda di titolo di importazione e il titolo recano, nella rubrica «Note» e nella casella 24, la dicitura «Non si applicano prelievi (contingente isola della Riunione) - Regolamento (CEE) n. 338/92».
7. Il titolo obbliga ad importare dagli Stati ACP. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP di origine.
8.
I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a partire dal giorno del rilascio.
La cauzione relativa ai titoli ammonta a 16 ecu/t.
9. La Francia informa la Commissione delle decisioni adottate in applicazione del presente articolo a mezzo telex o telefax entro le ore 13 di ogni venerdì, ora di Bruxelles. Tali informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle relative ad altre domande di titoli di importazione nel settore dei cereali.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione