REGOLAMENTO (CEE) N. 601/92 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992 relativo all'introduzione di un sistema di sorveglianza preventiva delle importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Albania, della Repubblica estone, della Repubblica lettone e della Repubblica lituana
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in occasione della riunione ministeriale straordinaria in materia di cooperazione politica europea svoltasi a Bruxelles il 27 agosto 1991, la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno confermato la decisione di stabilire relazioni diplomatiche con le Repubbliche estone, lettone e lituana (in appresso denominate «Repubbliche baltiche») e sottolineato il loro impegno a sostenere il loro sviluppo economico e politico; che, di conseguenza, le disposizioni dell'accordo tra la Comunità e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sul commercio dei prodotti tessili, concluso il 3 giugno 19911, non sono più applicabili ai prodotti tessili originari di questi tre paesi;
considerando che, conformemente al mandato dato dal Consiglio il 23 settembre 1991 in merito al negoziato di un accordo commerciale e di cooperazione tra la Comunità e l'Albania, la Comunità si propone di concludere un accordo sul commercio dei prodotti tessili anche con questo paese;
considerando che è opportuno stabilire che, in attesa della conclusione di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili con l'Albania e le Repubbliche baltiche, le importazioni di taluni di questi prodotti, compresi quelli che hanno formato oggetto di operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico, siano soggette ad una sorveglianza comunitaria preventiva; che, in questo caso, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d'importazione redatto secondo criteri uniformi; che tale documento dovrà essere rilasciato, su dichiarazione o semplice domanda dell'importatore, dalle autorità competenti degli Stati membri entro un dato termine; che tale documento d'importazione può quindi essere utilizzato fino a quando non verrà instaurato un nuovo regime d'importazione;
considerando che il sistema di sorveglianza preventiva previsto dal presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato2, e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario3;
considerando che la determinazione dell'origine dei prodotti tessili importati da tali paesi nel quadro del regime in causa e le modalità di controllo dell'origine devono essere attuate conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia;
considerando che, nell'interesse della Comunità, è necessario procedere ad un ampio scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione quanto ai risultati della sorveglianza comunitaria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 2, originari dell'Albania e delle Repubbliche baltiche.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario è quella definita dalla normativa comunitaria vigente in materia. L'origine di tali prodotti deve essere giustificata da un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti dell'Albania e delle Repubbliche baltiche, secondo i casi, o da altri mezzi di prova ammessi dalla pertinente normativa comunitaria.
Art. 2
1. L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I è soggetta ad una sorveglianza comunitaria preventiva, effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 3.
2. Il paragrafo 1 è applicabile anche ai prodotti elencati nell'allegato II che hanno formato oggetto di operazioni di traffico di perfezionamento passivo economico conformemente alla normativa comunitaria vigente.
Art. 3
1. L'immissione in libera pratica dei prodotti sotto sorveglianza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di importazione. Tale documento è rilasciato dagli Stati membri, gratuitamente, per tutte le quantità richieste, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione, secondo la normativa nazionale vigente, di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.
2. La domanda dell'importatore deve recare:
a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
b) la designazione del prodotto, con indicazione:
— dei codici della nomenclatura combinata,
— del paese d'origine;
c) la o le date, nonché il o i luoghi previsti per l'importazione.
3.
Per i prodotti soggetti alla sorveglianza di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, le quantità e gli importi per i quali i documenti di importazione sono stati rilasciati nel corso del periodo precedente.
Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per categoria di prodotto e per paese.
4. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, la Commissione può modificare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la frequenza delle comunicazioni.
5. La Commissione informa, se necessario, gli Stati membri dell'evoluzione delle importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO